Estero
17 Aprile 2024
Il centro logistico italiano di una società di San Marino con rappresentante fiscale in Italia può, in via facoltativa, emettere fattura anche SDI agli operatori economici italiani evidenziando l’applicazione del reverse charge.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate 4.03.2024 n. 58 ripercorre gli adempimenti cui sono tenuti i centri di logistica di operatori extra UE collocati in Italia.
Nel caso specifico, una particolarità dell’operazione commentata è legata alla circostanza che i beni inviati al territorio italiano provengono da San Marino e quindi non sono soggetti alle regole doganali ordinarie ma alle speciali regole previste dal 21.06.2021. Tali speciali disposizioni comportano che il venditore sammarinese versi l’Iva sulle cessioni B2B effettuate in Italia tramite il proprio ufficio tributario, oppure che l’acquirente italiano applichi il reverse charge ex art. 17, c. 2.
L’utilizzo del centro logistico in Italia e la nomina di un rappresentante fiscale italiano non implica, di per sé, che l’operatore extra UE sia residente/stabilito in Italia.
Da ciò consegue che la successiva cessione di beni presenti in Italia da parte del soggetto extra UE ad un soggetto Iva stabilito in Italia è soggetta ad imposta con il metodo del reverse charge ex art. 17, c. 2, trattandosi di beni già presenti sul territorio dello Stato. L’Agenzia ribadisce che il cedente extra UE non è tenuto a emettere alcun documento, in relazione a questa operazione, tramite il proprio rappresentante fiscale.
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Tuttavia, spesso accade che il rappresentante fiscale abbia l’esigenza di emettere fatture per assecondare i propri processi ed anche per trasmettere al cessionario italiano gli elementi per effettuare il reverse charge. L’Agenzia ancora una volta conferma che tale documento facoltativo non è rilevante ai fini Iva.
A tale proposito l’Agenzia ammette che la fattura, non rilevante ai fini Iva, transiti attraverso lo SDI. In tal caso il documento emesso dal rappresentante fiscale con la propria partita Iva dovrà recare il codice natura N2.2, previsto dalle Specifiche Tecniche, versione 1.8 aggiornate al 18.01.2024, in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere la fattura.
Per completezza l’Agenzia aggiunge che eventuali cessioni effettuate dal centro di logistica (tramite rappresentante fiscale) a soggetti non stabiliti (es. rappresentanti fiscali di altri soggetti esteri) sono soggetti in Italia all’applicazione dell’Iva nei modi ordinari, ossia con Iva esposta da parte del rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, c. 3 e non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica.
A conclusione, è importante notare che l’obbligo di fatturazione elettronica è utilizzato dalla Repubblica italiana in virtù di una deroga concessa dall’UE, ma solo per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti in Italia e non può quindi essere imposto ad un soggetto estero non stabilito identificato direttamente o con rappresentante fiscale.