Agricoltura ed economia verde
22 Settembre 2020
Con la risposta all'interpello n. 228/2020 sono stati confermati in toto i precedenti orientamenti di cui alle circolari 44/E/2002 e 44/E/2004.
Con l’interpello 28.07.2020, n. 228 in risposta ai quesiti posti da un’azienda agricola che svolge una pluralità di attività, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato, a tutto tondo, il quadro normativo di riferimento in ordine al trattamento Iva e delle imposte sui redditi, ripercorrendo il contenuto delle circolari nn. 44/E/2002 e 44/E/2004 che costituiscono la posizione ufficiale univoca dell’Agenzia.
L’azienda agricola istante svolge una pluralità di attività che hanno ad oggetto buona parte della cd. multifunzionalità ammessa dalla legge di orientamento di cui al D.Lgs. 228/2001 che l’Agenzia ha preso in esame fornendo le risposte tutte confermative dei precedenti orientamenti di cui alle richiamate circolari, peraltro anche in linea con quanto prospettato dall’azienda istante.
Ovvia e scontata la risposta positiva all’applicabilità del regime speciale Iva ex art. 34 D.P.R. 633/1972 all’attività di produzione di olio, vino e aceto ottenuti dalla trasformazione in via esclusiva delle olive e delle uve di produzione dell’azienda medesima, trattandosi di prodotti compresi nella Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972 ai n. 33) l’olio, 36) il vino e 38) l’aceto.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per l’attività di produzione della marmellata alla quale, ancorché ottenuta dalla lavorazione, in via esclusiva, dei frutti di produzione propria, non è applicabile il regime speciale Iva per l’agricoltura in quanto il prodotto finale è previsto al n. 73 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 e, quindi, non compreso fra i prodotti della Tabella A, parte I che costituisce il presupposto oggettivo per l’applicabilità del regime speciale.
Ai fini Irpef, invece, le attività, compresa la produzione di marmellata, rientrano nelle previsioni di cui all’art. 32, c. 2, lett. c) del Tuir nonché rientranti nei prodotti di cui al D.M. 13.02.2015 e perciò produttive di reddito agrario tassabile su base catastale in quanto i prodotti sono ottenuti con utilizzo esclusivo di prodotti propri e, quindi, ben oltre il requisito minimo della prevalenza.
L’esercizio delle attività agricole nei limiti di cui al richiamato art. 32 Tuir costituisce presupposto per l’esenzione da Irap.
Relativamente all’attività, occasionale e accessoria, di confezionamento e vendita di cesti regalo contenenti sia beni di produzione propria (olio, vino e aceto) e sia prodotti acquistati da terzi (biscotti e cioccolatini), l’Agenzia ha precisato che la mera rivendita di prodotti acquistati da terzi è del tutto priva di ogni legame di strumentalità e complementarità rispetto alle attività agricole.
Trattandosi, nel caso di specie, di attività svolta in via non continuativa ma occasionale, ai fini Iva è applicabile il regime dell’impresa mista di cui all’art. 34, c. 5 D.P.R. 633/1972 con detrazione in via ordinaria per i prodotti di terzi mentre con applicazione delle percentuali di compensazione ai prodotti propri.
Ai fini Irpef, la mera commercializzazione dei prodotti di terzi in assenza di un processo di manipolazione o trasformazione è produttiva di reddito d’impresa da determinarsi analiticamente non essendo, quindi, applicabile il regime forfetario ex art. 56-bis Tuir. Tuttavia, trattandosi di attività svolta solo occasionalmente si è in presenza di un reddito diverso ex art. 67, c. 1, lett. i) del Tuir.
Nel merito dell’attività di visita occasionale dell’azienda con eventuale degustazione dei prodotti è applicabile la normativa di riferimento dell’agriturismo di cui alla L. 413/1991, nonché la disciplina dell’enoturismo di cui alla L. 205/2017 e, quindi, la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% e dell’Iva nella misura forfetaria del 50%, ferma restando la possibilità di rinunciare a tale regime optando per l’applicazione dei regimi ordinari per entrambe le imposte.
Infine, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’esenzione ex art. 10, n. 20 D.P.R. 633/1972 ai servizi didattico-formativi resi nell’ambito della fattoria didattica con la conseguente applicazione della rettifica della detrazione ex art. 19-bis D.P.R. 633/1972.