Agricoltura ed economia verde

28 Febbraio 2025

Attività agricole connesse per la Corte di Cassazione

La sentenza 18.02.2025, n. 4130 sulla liceità di ricondurre all’art. 2135 c.c. alcune attività ritenute agricole per connessione e assoggettate al regime dell’art. 56-bis, c. 3, Tuir, in luogo dell’ordinario regime del reddito d’impresa.

La sentenza 18.02.2025, n. 4130 della Cassazione ha per oggetto l’impugnazione di un PVC delle Entrate, riferito al rapporto tra EDISON Spa e il gruppo Ciccolella, poi con la partecipata CG Partecipazioni soc. agricola, per la realizzazione di serre adiacenti alla centrale termoelettrica di C. Queste serre sarebbero state alimentate con l’energia termica di scarto della centrale, permettendo a quest’ultima di ottenere la qualifica di impianto di cogenerazione ad alta efficienza e i relativi benefici economici.

Nel ricorso per Cassazione, l’Erario ha sostenuto che l’attività non rispettava i requisiti dell’art. 2135, c. 3, c.c., poiché CG Partecipazioni doveva svolgere esclusivamente attività agricola floricola utilizzando l’energia della centrale per il riscaldamento delle serre. La società aveva l’obbligo di ricevere energia termica e veniva remunerata da EDISON Spa. 

CG Partecipazioni sosteneva che il calore ricevuto migliorava la redditività del fondo agricolo. La Cassazione ha accolto il ricorso erariale, ritenendo inapplicabile il criterio di determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell’art. 56-bis, c. 3, Tuir.

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