Procedure concorsuali
05 Aprile 2024
Nel contesto di procedure fallimentari sempre più spesso si registra l’irregolarità delle notificazioni degli atti riscossivi, diretti al contribuente ma notificati unicamente al curatore.
Si osserva come sempre più spesso le liti da riscossione si intersecano con le procedure concorsuali, soprattutto per ciò che attiene alla correttezza delle notifiche degli atti della riscossione riguardanti il contribuente fallito, ma notificati soltanto al curatore.
In pratica, l’Agente della Riscossione procede a notificare le eventuali cartelle di pagamento nei confronti del curatore del fallimento e non anche al soggetto fallito. Successivamente, poi, la successiva intimazione di pagamento riguardante le somme contenute nelle cartelle indicate (precedentemente notificate alla curatela) viene recapitata al soggetto fallito, nel momento in cui sia tornato “in bonis”.
Nel caso in cui si verifichi tale evenienza, il soggetto successivamente destinatario della sola intimazione di pagamento (e non anche delle “cartelle”) ha la possibilità di impugnare l’intimazione per l’omessa notificazione degli atti presupposti ed in ciò ha delle ottime prospettive di vittoria nel contesto del processo tributario.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai da tempo perfettamente accolto la teoria della validità e necessità della “doppia notifica”. È stato chiarito che risulta indispensabile che la notifica dell’accertamento tributario per le obbligazioni precedenti al fallimento debba essere effettuata, non solo nei confronti del curatore, ma anche del fallito.