Enti locali
26 Gennaio 2021
Considerazioni in merito agli aspetti peculiari e incentivanti che si collegano all'approvazione del previsionale.
All’inizio del nuovo anno le amministrazioni locali si accingono a predisporre i documenti tecnici e contabili necessari per redigere il bilancio di previsione 2021-2023. Quest’anno è stato posticipato il termine ordinario del 31.12.2020 al 31.01.2021, consentendo così alle amministrazioni territoriali di avere più tempo per approvare il previsionale e rientrare tra gli enti virtuosi. Il bilancio di previsione è un atto di sintesi che viene redatto principalmente in base alle informazioni contenute nei piani triennali delle opere pubbliche e del fabbisogno del personale, nelle delibere relative ai tributi e nel Piano economico finanziario (PEF) dei rifiuti, nei piani di alienazione dei beni e nel rispetto dei limiti di copertura finanziaria previsti dalla legge.
Questi documenti sono senza dubbio i più critici da redigere e quelli sotto la lente del controllore, in quanto presuppongono il rispetto delle nuove regole di contabilità pubblica: la contabilizzazione delle opere pubbliche deve prevedere l’accantonamento al Fondo pluriennale vincolato, che finirà per incidere sul risultato di amministrazione del consuntivo; il piano del fabbisogno del personale deve tenere conto del rispetto dei nuovi limiti sulle assunzioni (in base al decreto interministeriale del 17.03.2020 e alla circolare del 13.05.2020), calcolato non più sulla media della spesa del personale 2011/2013, bensì delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati al netto del FCDE e del valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da tabella ministeriale; e infine il Piano economico finanziario dei rifiuti solidi urbani che dovrà essere approvato in base alle tariffe Tari.
Il principio che sta alla base dello stanziamento della spesa indicata nel PEF è quello che il costo complessivo per RSU deve essere coperto con le sole entrate accertate con l’approvazione delle tariffe Tari.
Una deroga a questo principio è consentita dalla nuova regolamentazione fornita dall’Arera che consente di ridurre la spesa complessiva del Piano economico finanziario di importo pari ai contributi ricevuti da parte del Conai per imballaggi della carta e della Regione per premialità per i risultati ottenuti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Queste somme incamerate nel bilancio dell’ente possono abbattere la corrispondente spesa, evitando così di aumentare le aliquote della Tari che inciderebbero non solo sulle tasche dei contribuenti, ma anche sulla credibilità degli amministratori pubblici che si vedrebbero penalizzati in termini di consenso elettorale.
Una volta approvati i piani triennali e le tariffe unitamente al PEF, il responsabile del servizio finanziario potrà redigere il bilancio di previsione che dovrà garantire gli equilibri di bilancio e rispettare le indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione.
Tutte queste prescrizioni dovranno essere valutate e asseverate dal revisore, il quale dovrà esaminare la correttezza di tali atti nella loro interezza.
In conclusione, si rammentano le semplificazioni scaturenti dall’approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge, come l’esclusione dai seguenti obblighi: comunicazione delle spese pubblicitarie al Garante; adozione del contenimento delle spese di razionalizzazione relative ad autovetture di servizio, beni immobili a uso abitativo o di servizio; attestazione del responsabile del procedimento che gli acquisti di immobili sono indispensabili all’ente.