Procedure concorsuali

26 Novembre 2024

Atti non “anormali” nel Codice della crisi

La revocatoria degli atti a titolo oneroso non anormali è ammissibile solo al verificarsi di determinate circostanze.

L’art. 166, c. 2 del Codice della crisi stabilisce che: “sono altresì revocati, se il curatore prova che l’atra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei 6 mesi anteriori”. Per la revocabilità di tutti questi atti il Codice prevede due presupposti fondamentali:

– devono essere stati effettuati nel periodo sospetto di 6 mesi antecedenti la domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale;

– deve essere provata dal curatore la scientia decotionis in capo al terzo.

Per quanto riguarda il primo punto, il legislatore ha previsto un termine più breve rispetto alle altre tipologie di atti revocabili, in quanto trattandosi di operazioni che si svolgono nella normalità di rapporti commerciali od economici, è necessario tutelare i terzi in buona fede.

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