Altre imposte indirette e altri tributi

30 Gennaio 2025

Atti giudiziari e imposta di registro, stop alla solidarietà?

L'imposta di registro sugli atti giudiziari verrà modificata, mantenendo la solidarietà tra le parti. Tuttavia, è stabilito che l'imposta sarà inizialmente richiesta alla parte soccombente e solo in via sussidiaria alla parte vincitrice.

Qualcuno ricorderà la vicenda delle sorelle coraggio di Palermo, vittime prima della mafia e poi dello Stato. Le sorelle resistettero alle pressioni di un costruttore che voleva prendere il loro palazzo e dopo 30 anni di cause civili e una sentenza di risarcimento inutilizzabile per l’insolvenza del costruttore, dovettero cedere anche allo Stato che pretendeva l’imposta di registro al 3% sul risarcimento mai pagato.

In effetti, l’art. 57 del Testo unico sull’imposta di registro dispone il principio della solidarietà nel pagamento dell’imposta tra tutti i soggetti che hanno preso parte alla vicenda giudiziaria. Come noto, il Fisco non è tenuto a richiedere l’imposta di registro alla parte condannata al pagamento delle spese. Il principio consente al Fisco di rivolgersi indifferentemente a una o più delle parti in causa senza risparmiare nemmeno il creditore rimasto insoddisfatto. Così può capitare che il creditore paghi e debba poi coltivare una nuova causa per ottenere ristoro dal debitore. Non è neanche raro che più di una parte paghi, non sapendo come si comporteranno le altre parti processuali, innescando poi una caccia ai rimborsi.

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