Procedure concorsuali
23 Novembre 2024
Nell’impianto del Codice della crisi sono soggetti a revocatoria gli atti a titolo oneroso c.d. anormali, in quanto difformi dalla normale e ordinaria gestione d’impresa.
La sezione IV del nuovo Codice della crisi d’impresa tratta gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori. In particolare, rientrano nel perimetro della liquidazione giudiziale tutti i beni del debitore esistenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Di conseguenza, esulano da quest’ultima, tutti i beni e le somme che sono stati oggetto di atti di disposizione da parte del debitore in un momento antecedente.
L’art. 166 del Codice della crisi individua 4 tipologie di atti “anormali” revocabili salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:
– la prima è identificata dagli atti a titolo oneroso le cui prestazioni o obbligazioni assunte superano di oltre 1/4 ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore. Tra questi atti si possono annoverare l’acquisto di beni a prezzi fuori mercato o vendite a un prezzo inferiore rispetto alla media del mercato, i quali fanno evincere una possibile finalità distrattiva;
– la seconda tipologia di atti riguarda quelli estintivi di debiti pecuniari scaduti e esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.