Procedure concorsuali
09 Maggio 2024
Tra i documenti da allegare al piano e proposta di concordato, il Codice della crisi conferma la necessità di produrre l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano.
Occorre premettere che la formulazione dell’art. 87, c. 3 del Codice della crisi non specifica, nemmeno in modo sintetico, quali debbano essere i contenuti minimi della relazione di accompagnamento al piano di concordato. Né, parimenti, sono indicati i principi che devono guidare il professionista nella predisposizione della relazione stessa. La norma richiamata si limita soltanto a stabilire che la relazione deve attestare “la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”.
L’elaborazione dottrinale e la giurisprudenza di merito hanno ad oggi fornito indicazioni sulla portata e i limiti del giudizio di attestazione. Nessuna disposizione normativa regola criteri e metodologie da utilizzare per lo svolgimento dell’attività dell’esperto finalizzata alla formulazione del giudizio di asseverazione.
Nel predisporre la relazione, il professionista può attingere ai principi e alle indicazioni degli organismi professionali e recepiti anche dalla giurisprudenza.