Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Giugno 2024
Il datore di lavoro che non richiama espressamente il diritto di precedenza nel contratto rischia di dover risarcire il danno al lavoratore, anche stagionale. Una recente pronuncia della Cassazione chiarisce le conseguenze di tale inadempimento.
L’art. 24, c. 1 D.Lgs. 81/2015 dispone che “salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei contratti a termine”.
La previsione si estende anche al lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il quale ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali (art. 24, c. 3) e tale diritto deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione (art. 24, c. 4).
Giova rammentare che sono considerate stagionali le attività definite come tali dai contratti collettivi di lavoro e quelle individuate con apposito decreto del Ministero del Lavoro (art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015). Detto decreto non è ancora stato emanato, pertanto fino alla sua adozione le attività stagionali sono quelle individuate nella tabella allegata al D.P.R. 1525/1963.