La ATI, associazione temporanea d’imprese, è un’aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un’opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell’opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l’ATI nasce per aggiudicarsi un’opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un’offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti interni tra i mandatari e la mandante è opportuno redigere dei patti parasociali.
La ATI può essere di due tipologie:
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ATI orizzontale: si realizza quando il lavoro non è divisibile, scomponibile e le attività che svolgono i singoli soggetti sono omogenee, simili. In tal caso i soggetti sono solidalmente responsabili in quanto si configura una società di fatto, pertanto un autonomo soggetto;
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ATI verticale: si realizza quando il lavoro è divisibile, scorporabile, ciascun soggetto perciò sarà responsabile solo del lavoro da lui personalmente eseguito e non si concretizza alcun autonomo soggetto giuridico nuovo.
Può nascere un aspetto critico quando, per esempio, un artigiano nel regime di vantaggio (
ex D.L. 98/2011) o nel regime dei forfetari (L. 190/2014) intende intraprendere la strada delle ATI, appunto per aggiudicarsi lavori che altrimenti non potrebbe singolarmente realizzare.
Si ricorda che causa di decadenza dal regime di vantaggio, nonché dal regime dei forfetari, è la partecipazione a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir, ossia società semplici, s.n.c., s.a.s., società di fatto, ecc.. ovvero a s.r.l in trasparenza.
Pertanto, il suddetto artigiano dovrà
porre attenzione riguardo alla tipologia di ATI a cui parteciperà:
se ATI verticale, non configurandosi una società di fatto ed essendo i singoli soggetti responsabili e autonomi per il lavoro da loro svolto,
non collide con il regime agevolato posseduto;
se ATI orizzontale, gli comporta l’uscita dal regime agevolato dall’esercizio successivo alla detenzione della partecipazione nell’ATI.
La
circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2008 ha proprio trattato la questione, ossia il rapporto tra ATI (nella fattispecie trattata, un RTP tra professionisti) e regimi agevolati (nel caso di allora, il vecchio regime dei minimi
ex art. 1, cc. 96-117 L. 244/2007). Nel caso in esame, il contribuente professionista (ma l’analogia si può applicare anche agli imprenditori) chiedeva se l’accesso al regime dei minimi fosse precluso, nel caso in cui il professionista avesse costituito un raggruppamento temporaneo di professionisti. L’Agenzia ha risposto che causa dirimente stava nella seguente distinzione: le attività affidate al raggruppamento sono svolte dai singoli professionisti in modo autonomo e separato; le attività affidate non sono separabili o comunque son svolte in modo unitario avvalendosi di un’organizzazione comune.
Nel primo caso, il raggruppamento non costituisce un soggetto autonomo, perciò non è precluso l’accesso al regime; nel secondo caso invece il raggruppamento si configura come una società o associazione di fatto ai sensi dell’art. 5, che quindi impedisce l’accesso al regime.