Paghe e contributi

29 Gennaio 2024

Assunzioni disabili: agevolazioni Inps e Inail

Al fine di realizzare una concreta promozione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, il legislatore ha introdotto diverse tipologie di incentivi volti ad aumentare l’occupabilità di tali soggetti riconoscendo, al contempo, ai datori di lavoro una riduzione del costo del lavoro.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Agevolazioni Inps
  2. Agevolazioni Inail

Agevolazioni Inps

Con la circolare 13.06.2016, n. 99 è stato chiarito che i datori di lavoro, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disabili senza esserne obbligati possono fruire di agevolazioni sia ai fini dei contributi previdenziali che assistenziali. Le agevolazioni sono rivolte sia alle assunzioni a tempo indeterminato che alle trasformazioni da tempo determinato che indeterminato anche a tempo parziale. Per fruire di tali agevolazioni i datori di lavoro devono:

  • essere in possesso di DURC;
  • rispettare gli obblighi di legge e dei CCNL;
  • realizzare a fronte della nuova assunzione un incremento occupazionale rispetto la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione da tempo determinato ad indeterminato;
  • osservare le norma relative alla tutela delle condizioni di lavoro;
  • presentare domanda all’Inps. Entro 5 giorni dalla presentazione della domanda l’Istituto verifica la disponibilità delle risorse residue ed in caso positivo il datore di lavoro ha 7 giorni di tempo per formalizzare l’assunzione o la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Entro ulteriori 7 giorni deve essere comunicata la stipula del contratto di lavoro chiedendo la conferma dell’importo dell’agevolazione. L’incentivo è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

In cosa consiste l’agevolazione

Per la durata di 36 mesi, riduzione al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziale per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minoranze iscritte dalla 1° alla 3° categoria della TAB D.P.R. 915/78;

  • per la durata di 36 mesi al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore disabile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazione prevista dalla 4° alla 6° categoria prevista dalla tabella del D.P.R. 915/1978;
  • per una durata di 60 al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Agevolazioni Inail

L’agevolazione Inail consiste in un sostegno economico in ragione dell’adattamento dei posti di lavoro in caso di reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici già presenti in azienda e nel caso di nuove assunzioni di soggetti con disabilità da lavoro soggetta a tutela Inail. Gli interventi riguardano:

  • superamento e abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento della postazione di lavoro nel limite massimo di spesa di € 135.000 rimborsabili al 100%;
  • formazione rimborsabile nel limite massimo di spesa di € 15.000 rimborsabile al 60%.

Il datore di lavoro, unitamente ai lavoratori, deve redigere un progetto personalizzato ed autorizzato dalla Direzione Regionale Inail.


In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione consiste quindi nel rimborso delle spese anticipate per realizzare il progetto che il datore di lavoro deve richiedere alla Direzione regionale che ha dottato il provvedimento di autorizzazione. Il datore di lavoro può richiedere un anticipo del rimborso per un importo non superiore al 75% della spesa sostenuta e rimborsabile. Alla domanda deve essere allegata una fideiussione bancaria o assicurativa emessa a favore dell’Inail.

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