Paghe e contributi
29 Gennaio 2024
Al fine di realizzare una concreta promozione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, il legislatore ha introdotto diverse tipologie di incentivi volti ad aumentare l’occupabilità di tali soggetti riconoscendo, al contempo, ai datori di lavoro una riduzione del costo del lavoro.
Con la circolare 13.06.2016, n. 99 è stato chiarito che i datori di lavoro, anche non imprenditori, che assumono lavoratori disabili senza esserne obbligati possono fruire di agevolazioni sia ai fini dei contributi previdenziali che assistenziali. Le agevolazioni sono rivolte sia alle assunzioni a tempo indeterminato che alle trasformazioni da tempo determinato che indeterminato anche a tempo parziale. Per fruire di tali agevolazioni i datori di lavoro devono:
Per la durata di 36 mesi, riduzione al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziale per ogni disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minoranze iscritte dalla 1° alla 3° categoria della TAB D.P.R. 915/78;
L’agevolazione Inail consiste in un sostegno economico in ragione dell’adattamento dei posti di lavoro in caso di reinserimento lavorativo di infortunati e tecnopatici già presenti in azienda e nel caso di nuove assunzioni di soggetti con disabilità da lavoro soggetta a tutela Inail. Gli interventi riguardano:
Il datore di lavoro, unitamente ai lavoratori, deve redigere un progetto personalizzato ed autorizzato dalla Direzione Regionale Inail.
L’agevolazione consiste quindi nel rimborso delle spese anticipate per realizzare il progetto che il datore di lavoro deve richiedere alla Direzione regionale che ha dottato il provvedimento di autorizzazione. Il datore di lavoro può richiedere un anticipo del rimborso per un importo non superiore al 75% della spesa sostenuta e rimborsabile. Alla domanda deve essere allegata una fideiussione bancaria o assicurativa emessa a favore dell’Inail.