ETS ed Enti non commerciali
18 Luglio 2024
La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.07.2024, n. 18921, si è pronunciata sulla rilevanza del giudicato esterno ex art. 2909 c. c. relativo ad un periodo d’imposta precedente in ordine al quale l’associazione culturale era risultata fiscalmente come ente non commerciale.
La Cassazione ha ribadito che in tema di imposte dirette e Iva nei confronti di associazioni culturali non riconosciute cui venga contestato lo svolgimento di attività commerciale, l’invocato giudicato esterno ex art. 2909 c.c., relativo al precedente anno di imposta, non spiega automaticamente effetto per gli anni successivi, in quanto è onere del contribuente dimostrare l’identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese per le diverse annualità, in presenza di questioni e presupposti che non possono essere considerati accertati una volta per sempre, nel pieno rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., e, con riferimento all’Iva anche del diritto dell’Unione come interpretato da CGUE 3.09.2009, C-2/08.
In particolare, l’estensione del giudicato riguardante altre annualità pregresse a quella oggetto di accertamento è ammissibile, quando vi sia il medesimo presupposto fattuale impositivo, e si tratti della medesima situazione giuridica, che si estenda ad una pluralità di anni d’imposta (in tal senso anche Cass. 26.09.2016, n. 18875 e Cass. 8.04.2015, n. 6953).