Diritto privato, commerciale e amministrativo
26 Gennaio 2024
Vecchie norme e nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2024.
Quando si parla di assistenza sanitaria nei riguardi di cittadini stranieri, il nostro Legislatore (art. 34 D.Lgs. 286/1998) fa una fondamentale distinzione fra soggetti obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale e coloro che invece sono iscritti in modo volontario.
Rientrano nella prima categoria:
Al di fuori di questi casi, gli immigrati regolari, al fine di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, possono stipulare un’apposita polizza con un Istituto assicurativo oppure, per l’appunto, rivolgersi al Servizio sanitario nazionale con un’iscrizione valida anche per i familiari a carico.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa seconda tipologia: studenti, lavoratori collocati alla pari, personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, lavoratori temporaneamente trasferiti per un appalto, ricercatori scientifici, stranieri che partecipano a programmi di volontariato, dipendenti di Organizzazioni internazionali.
Nei confronti di questi soggetti, la legge di Bilancio 2024 ha previsto che essi potranno fruire dell’assistenza sanitaria corrispondendo un contributo, determinato con un decreto del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Economia, di importo non inferiore a 2.000 euro annui, con l’eccezione degli studenti e dei lavoratori collocati alla pari, per i quali tale importo scende, rispettivamente, a 700 e 1.200 euro.
I versamenti dei contributi predetti dovranno essere eseguiti in favore delle Regioni prescelte, utilizzando esclusivamente il modello F24.
La conseguente iscrizione è valida per l’anno solare dal 1.01 al 31.12, non è frazionabile e non può avere effetti retroattivi poiché, come chiarito dal Ministero della Sanità nella circolare 24.03.2000, n. 5, essa ha valore costitutivo del diritto all’assicurazione sanitaria, a differenza dell’iscrizione obbligatoria che ha valore ricognitivo.
Ma cosa accade allo straniero bisognoso di cure che non sia iscritto al SSN né obbligatoriamente né volontariamente? Il successivo art. 35 del Testo Unico sull’immigrazione fa un’ulteriore distinzione a seconda che questi sia in regola con le norme sul permesso di soggiorno oppure no.
Nella prima ipotesi ha diritto alle prestazioni urgenti o in regime di elezione (sono in pratica i ricoveri concordati tra medico e paziente); nella seconda soltanto a quelle che non possono essere differite perché potrebbero comportare un pericolo di vita o un danno alla salute. In ogni caso è assicurata l’assistenza relativa a interventi di medicina preventiva, tutela della gravidanza e maternità, tutela della salute del minore, vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive.
In tal modo viene affermato un principio di solidarietà e riconoscimento di un diritto fondamentale come quello della salute, a prescindere dalla cittadinanza e dalla condizione giuridica dell’individuo.