Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Agosto 2021
Nonostante una lettura estremamente rigida dell'Agenzia delle Entrate si ritiene che l'invio tardivo non comporti la decadenza delle agevolazioni fruibili in merito agli interventi di natura edilizia, compresa la detrazione maggiorata.
Con particolare riferimento agli interventi di miglioramento sismico, relativamente ai quali può trovare applicazione il sismabonus, ovvero gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, per usufruire delle agevolazioni gli stessi devono essere eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’O.P.C.M. n. 32748/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ed è necessario che l’efficacia degli interventi di miglioramento sismico, ai fini del passaggio a una, oppure a 2 o più classi di rischio sismico inferiore, risulti dall’apposita asseverazione.
Ai sensi dell’art. 3, c. 1 D.M. 58/2017 è necessario il rilascio dell’asseverazione che attesti l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, rilasciata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi ordini o collegi professionali di appartenenza.
Nel caso in cui, prima della fine dei lavori, il soggetto fruitore intenda avvalersi della possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, per spese relative a singoli stati di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 121, c. 1-bis D.L. 34/2020, il direttore dei lavori deve emettere il relativo stato di avanzamento dei lavori (SAL), ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter D.M. 58/2017.
L’asseverazione preventiva, che deve essere predisposta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, deve essere redatta su modello conforme a quello di cui all’allegato “B” del D.M. 58/2017 mentre le attestazioni consuntive, che devono essere predisposte dal direttore dei lavori e, ove nominato per legge, dal collaudatore statico, devono essere redatte su modelli conformi a quelli, rispettivamente, di cui agli allegati “B-1” e “B-2” del medesimo provvedimento; l’eventuale stato di avanzamento lavori (SAL), emesso dal direttore dei lavori per consentire l’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, c. 1-bis D.L. 34/2020, deve essere redatto su modello conforme a quello di cui all’allegato 1 del D.M. 58/2017.
L’asseverazione che attesta l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente, di cui all’art. 5 D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2020 (p. 277), ha affermato che, anche un’asseverazione tardiva, oltre che mancante, preclude la possibilità di accedere alle detrazioni indicate, anche maggiorate.
A parere di molti autori, però, tale lettura non tiene conto di quanto prescritto dall’art. 2, c. 1 D.L. 16/2012 ai sensi del quale la fruizione di benefici fiscali, che sono subordinati all’obbligo di una preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata già constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Concludendo, quindi, la preclusione non deve operare se il contribuente inadempiente, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme e posti tutti gli altri adempimenti prescritti dalle rispettive disposizioni, anche tardivamente, ovvero entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, regolarizzi la presentazione, ai sensi dell’art. 11, c. 1 D.Lgs. 471/1997, versando contestualmente la sanzione stabilita, pari a 250 euro, senza avvalersi dell’istituto della compensazione.