Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Gennaio 2025
La Corte di Cassazione, con sentenza 21.10.2024, n. 38487, ha confermato che la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile dal datore di lavoro e che l’eventuale assenza non può giustificare la mancata redazione del DVR.
L’assenza di rischi sul luogo di lavoro può giustificare la mancata predisposizione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)? È questo, in estrema sintesi, il quesito a cui la Corte di Cassazione è stata chiamata a rispondere con la sentenza 21.10.2024, n. 38487.
La vicenda trae origine da un ricorso di un ristoratore avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che l’aveva condannato “alla pena (condizionalmente sospesa) di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, c. 2 c.p., 55 D.Lgs. 81/2008 (capo A), 137 D.Lgs. 152/2006 (capo B) perché, quale titolare del ristorante, aveva omesso di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare il documento di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a) e 18 D.Lgs. 81/2008 cit.”. Secondo la motivazione alla base del ricorso, si tratta di “un piccolo ristorante e costituisce un luogo di lavoro sicuro, gestito a livello familiare (dal ricorrente stesso che aveva anche partecipato a un corso di formazione per ‘Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione’, svolto ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 81/2008)” e per questo non soggetto alla valutazione dei rischi e alla elaborazione del DVR.