Diritto privato, commerciale e amministrativo

09 Settembre 2024

Assegno divorzile e attribuzioni patrimoniali separative

Per il riconoscimento dell’assegno divorzile al coniuge più debole che ha sacrificato la propria carriera per finalità familiari, il giudice deve verificare il permanere di un significativo squilibrio patrimoniale o reddituale.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile al coniuge più debole che abbia sacrificato la propria carriera per finalità familiari, in presenza di accordi volti a riequilibrare le sperequazioni economiche, il giudice deve verificare se, tenuto conto delle attribuzioni effettuate, permanga un significativo squilibrio patrimoniale o reddituale.

Ai sensi dell’art. 5, c. 6 L. 898/1970 “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto della durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

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