Paghe e contributi
11 Gennaio 2023
L’Inps ha fornito istruzioni in tema di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà e in tema di file .csv.
È con il messaggio 28.12.2022, n. 4653 che l’Inps fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 D.Lgs. 148/2015, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).
Vengono inoltre fornite istruzioni in tema di file in formato .csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale.
Il computo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite, come applicato per la CIGO, è stato esteso anche all’assegno di integrazione salariale. Pertanto, in caso di presentazione di una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro che ha completato le settimane autorizzate può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file finalizzato alla dichiarazione, per ogni unità produttiva, dell’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva per la quale intende presentare domanda. Allegati al messaggio si possono trovare sia il modello del file che le istruzioni di calcolo.
Per consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, il file dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio. In caso di mancata trasmissione del file, l’Inps continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. Al fine di una corretta trasmissione tramite “Comunicazione bidirezionale”, il file dovrà essere correttamente compilato in formato .csv e successivamente inserito in una cartella con estensione .zip. Dovrà inoltre essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. I dati del beneficio fruito trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.
Utile ricordare che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, è stato posto in trattamento di assegno di integrazione salariale, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza presso l’unità produttiva interessata. Per ottenere un calcolo corretto delle settimane fruite, il file consente di dichiarare l’articolazione dell’orario settimanale effettuato nell’unità produttive, precisando se su 5, 6 o 7 giornate.
I dati inviati come inseriti nel file non potranno più essere variati.
Per quanto riguarda invece il file beneficiari da allegare alle domande, estrapolando l’Inps dagli Uniemens le informazioni utili al calcolo del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, non è più necessario specificare tali dati nel modello .csv allegato alla domanda di assegno di integrazione salariale; pertanto, andrà allegato un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica. Il file si può trovare allegato al messaggio.
Fino al 28.02.2023 verranno comunque accettati anche i file .csv nella precedente versione. Nel solo caso in cui dall’istruttoria risulti superato il limite di 1/3 delle ore lavorabili, occorrerà verificare che risultino inviati o completi i dati nel flusso Uniemens dei 6 mesi precedenti alla domanda.
Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti. Le strutture territoriali Inps potranno richiedere al datore di lavoro il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.