Società e contratti
25 Giugno 2024
Ai fini dell’imposta sulle donazioni le assegnazioni nei patti di famiglia presentano la natura di atti di trasferimento tra il disponente e il legittimario non assegnatario.
Il caso di specie trae origine dall’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento tramite il quale veniva individuata una nuova liquidazione delle imposte dapprima autoliquidate da parte di un Notaio.
Il professionista aveva provveduto ad effettuare tale liquidazione a seguito della redazione di un atto giuridico tramite il quale veniva attribuita la piena proprietà delle sue partecipazioni sociali ai figli prevedendo che uno di essi fosse tenuto a liquidare all’altro un’ingente somma di denaro. Ricorreva il contribuente deducendo la falsa applicazione della normativa da parte dell’Amministrazione Finanziaria non potendosi nel caso concreto regolare la fattispecie sulla base di quanto previsto per le donazioni.
Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso giungeva all’esame dei giudici tributari della Corte di giustizia tributaria di Bergamo che lo decidono con la sentenza 22.05.2024, n. 3166.
I giudici tributari risolvono la questione sulla base di una considerazione circa la natura della prestazione effettuata da parte del legittimario assegnatario che abbia ottenuto un beneficio a seguito di un patto di famiglia.