Imposte dirette
01 Dicembre 2023
La L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha riproposto la possibilità di assegnare i beni ai soci, confermando le caratteristiche soggettive e oggettive, così consentendo un significativo risparmio fiscale. Con qualche insidia …
Il 30.11.2023 è scaduto il termine per avvalersi delle disposizioni in tema assegnazione agevolata dei beni ai soci, previste dalla legge di Bilancio 2023. Come noto, l’agevolazione in questione consente alla società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, ovvero al 10,50% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Le società che si avvalgono delle disposizioni in esame e che hanno usufruito dell’ulteriore proroga dei termini al 30.11.2023 (inizialmente fissati al 30.09.2023), stabilita dal D.L. 29.09.2023, n. 132, non possono beneficiare del frazionamento dell’imposta dovuta in due rate: entro il 30.11.2023, infatti, doveva essere versata l’intera imposta sostitutiva, ferma restando, sempre entro la stessa data, l’ufficializzazione dell’operazione mediante rogito notarile.
Ciò premesso, l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva: pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento di tale imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata. In tal caso, l’importo non versato è iscritto a ruolo (art. 10 e seguenti D.P.R. 29.09.973, n. 602), salvo regolarizzare la violazione mediante ravvedimento operoso.
Dunque, il primo aspetto al quale prestare la massima attenzione è l’irrevocabilità della scelta, che si manifesta con l’indicazione degli estremi dell’operazione in dichiarazione dei redditi: ciò autorizza l’Agenzia delle Entrate, qualora non sia effettuato il versamento, a procedere al recupero mediante gli ordinari canali di recupero delle imposte dovute.
Altro aspetto da non sottovalutare è il comportamento concludente adottato in sede di compilazione del quadro del modello Redditi SP o Redditi SC relativo alle “società di comodo” o “non operative”: qualora si sia utilizzato il codice 2 (mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative), all’atto della liquidazione dell’imposta è sconsigliabile, seppure motivato da meri fini cautelavi, applicare l’aliquota del 10,50%. Tale scelta, infatti, potrebbe ripercuotersi negativamente sulla società, rappresentando, di fatto, un campanello d’allarme e il potenziale innesco di una verifica fiscale.
In conclusione, occorre valutare con particolare cura gli atti conseguenti alla scelta dell’assegnazione agevolata: nello specifico, non è possibile ipotizzare la presentazione di una dichiarazione integrativa “cancellando” l’indicazione dell’assegnazione per rimediare all’omesso versamento dell’imposta sostitutiva, così come non deve essere vanificata la codifica riguardante l’attestazione che sottrae alla qualifica di “società di comodo” (2), poiché l’applicazione dell’aliquota maggiorata (10,50%, anziché 8%), magari fondata sul fatto che la base imponibile non si traduce in un carico fiscale eccessivo, può rivelarsi assai rischioso.