ETS ed Enti non commerciali
18 Marzo 2024
Con la costituzione del “ramo” Ets dell’ente religioso, sorge l’obbligo della tenuta della contabilità separata, che ha una valenza sia civilistica che fiscale.
Ai sensi dell’art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017, gli enti religiosi che, in quanto tali, non possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore, possono tuttavia costituire un “ramo” Ets per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 del CTS), a condizione che, per tali attività, adottino un regolamento che recepisca le norme del Codice del Terzo Settore. Deve essere altresì costituito un patrimonio destinato, e devono essere tenute scritture contabili separate, ai sensi dell’art. 13 del CTS.
A seguito della costituzione di un ramo Ets, si potrebbero presentare in capo all’ente religioso tre“sfere” di attività:
Sotto il profilo contabile, si dovranno tenere tre distinte contabilità, una per ognuna delle tre “sfere” sopraelencate.
Il primo problema che si pone è quello della separazione delle scritture contabili, una per ognuna delle tre sfere sopraelencate. Con particolare riferimento alla contabilità del “ramo”, un problema particolarmente delicato deriva dalla rappresentazione nella Situazione patrimoniale del “ramo” del patrimonio destinato.