Amministrazione del personale
15 Giugno 2024
L’ordinanza 4.06.2024, n. 15568 ribadisce l’obbligo dei datori di lavoro di concedere l’aspettativa richiesta prima del superamento del periodo di comporto, evitando così il licenziamento.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, ha emesso un’importante ordinanza (4.06.2024, n. 15568) che rafforza la tutela dei lavoratori in caso di malattia e richiesta di aspettativa. La sentenza riguarda il ricorso di una lavoratrice licenziata per aver superato il periodo di comporto, nonostante avesse richiesto un’aspettativa prima di tale termine.
Caso e decisione della Corte d’Appello – La vicenda coinvolge una lavoratrice che aveva prestato servizio presso una società consortile fino al 9.03.2017, quando è stata licenziata per aver superato il periodo di comporto di 12 mesi nell’ultimo triennio. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato l’impugnazione del licenziamento, ritenendo che la richiesta di aspettativa della lavoratrice non fosse stata ricevuta dalla società.
La Corte d’Appello di Catanzaro, al contrario, ha accolto il ricorso della lavoratrice, annullando il licenziamento e ordinando la sua reintegrazione, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 9 mensilità.