Diritto del lavoro e legislazione sociale

15 Luglio 2024

Aspettativa per gravi motivi e pensione

Se il lavoratore dipendente fruisce di un congedo non retribuito prima della data di pensionamento ha comunque il diritto di uscire dal lavoro?

Non sono pochi i lavoratori che si trovano in gravi difficoltà prima del pensionamento, per problemi personali o familiari, e che sono praticamente costretti a richiedere un congedo non retribuito per il periodo di tempo che manca sino alla data di pensionamento.
Tuttavia, riguardo all’aspettativa per gravi motivi e pensione, è importante sottolineare che questo congedo non dà diritto all’accredito dei contributi figurativi: in altri termini, l’aspettativa per gravi motivi non è utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il pensionamento.
Se, dunque, la data di pensionamento è stata calcolata sulla base del raggiungimento dei contributi necessari per il diritto al trattamento, è fondamentale sapere che la fruizione del congedo non comporta alcun accredito nella posizione previdenziale, ma anzi, determina uno slittamento in avanti della data dell’uscita dal lavoro.
È possibile, a ogni modo, richiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, per coprire il periodo di congedo, oppure chiedere di riscattare successivamente il periodo scoperto.

Congedo per gravi motivi familiari e personali – Nel dettaglio, il lavoratore può avere il diritto di assentarsi per lunghi periodi a causa di gravi motivazioni, personali o relative ai suoi familiari, sino a massimo di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa, ma senza percepire alcuna retribuzione: il congedo per gravi motivi, da non confondere col cd. congedo straordinario Legge 104 (che invece dà diritto all’accredito dei contributi figurativi), è dunque un’aspettativa non retribuita.
I gravi motivi che danno al lavoratore il diritto al congedo non retribuito sono:

  • le necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia nella cura o nell’assistenza di un familiare (se il familiare in questione, però, è portatore di handicap grave, il lavoratore ha diritto al congedo straordinario retribuito);
  • le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente stesso;
  • le situazioni, riferite ai familiari, derivanti da patologie acute o croniche che:
    • determinano una temporanea o permanente riduzione dell’autonomia personale, o la sua completa perdita;
    • richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi;
    • richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Più precisamente, l’assenza può essere richiesta a fronte di gravi e documentati motivi familiari legati alla situazione:

  • personale;
  • di un componente della propria famiglia anagrafica;
  • dei seguenti familiari, anche non conviventi:
    • coniuge;
    • figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
    • genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi;
    • adottanti;
    • generi e nuore;
    • suocero e suocera;
    • fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
  • dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Il congedo non conta ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali: il lavoratore che fruisce del congedo può, però, riscattare o versare i relativi contributi per rendere il periodo utile a pensione.

Autorizzazione al versamento dei contributi volontari – Il versamento della contribuzione volontaria, per i lavoratori dipendenti, consiste nella possibilità di recuperare, ai fini della pensione, i periodi durante i quali non sussiste copertura previdenziale in quanto il rapporto lavorativo è cessato o sospeso.
La contribuzione volontaria può essere anche utile alla copertura dei periodi parzialmente contribuiti: il lavoratore, cioè, può integrare periodi in cui i contributi versati sono d’importo basso, ad esempio a causa dell’orario di lavoro ridotto.
I contributi volontari sono generalmente validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il lavoratore, per poter versare i contributi volontari, deve prima essere autorizzato dall’Inps: a tal fine deve presentare, in via telematica, tramite portale web dell’Istituto, Contact Center (raggiungibile al numero verde 803.164, oppure 06.164.164) o patronato, un’apposita domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa quando l’assicurato può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno specifico requisito contributivo, che varia in base alla gestione e alla categoria di appartenenza, nonché in base all’arco di tempo considerato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa vale per coprire esclusivamente i periodi posteriori alla stessa (non è possibile, ad esempio, domandare i contributi volontari per coprire un periodo non lavorato relativo ad anni precedenti). L’unica eccezione è costituita dalla facoltà di coprire volontariamente anche i 6 mesi precedenti la domanda (art. 6, c. 1 D.Lgs. 184/1997): ciò è possibile se nel semestre non è presente alcun versamento contributivo, anche figurativo.

Riscatto del periodo di congedo per gravi motivi – Il riscatto dei periodi privi di contribuzione previdenziale consiste nella possibilità di recuperare, ai fini della pensione, periodi non contribuiti versando il relativo onere a copertura.
I contributi da riscatto sono generalmente validi per il diritto e per la misura della pensione.
I periodi riscattabili, l’onere di riscatto e le modalità di pagamento (n. rate/interessi) sono differenti a seconda della gestione presso la quale deve perfezionarsi il riscatto, della tipologia di periodo riscattabile e in base a requisiti specifici.
In merito al congedo per gravi motivi familiari o personali, il riscatto è consentito sino a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa (art. 4, c. 2 L. 53/2000).

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