Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Luglio 2024
Se il lavoratore dipendente fruisce di un congedo non retribuito prima della data di pensionamento ha comunque il diritto di uscire dal lavoro?
Non sono pochi i lavoratori che si trovano in gravi difficoltà prima del pensionamento, per problemi personali o familiari, e che sono praticamente costretti a richiedere un congedo non retribuito per il periodo di tempo che manca sino alla data di pensionamento.
Tuttavia, riguardo all’aspettativa per gravi motivi e pensione, è importante sottolineare che questo congedo non dà diritto all’accredito dei contributi figurativi: in altri termini, l’aspettativa per gravi motivi non è utile ai fini della maturazione del requisito contributivo per il pensionamento.
Se, dunque, la data di pensionamento è stata calcolata sulla base del raggiungimento dei contributi necessari per il diritto al trattamento, è fondamentale sapere che la fruizione del congedo non comporta alcun accredito nella posizione previdenziale, ma anzi, determina uno slittamento in avanti della data dell’uscita dal lavoro.
È possibile, a ogni modo, richiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, per coprire il periodo di congedo, oppure chiedere di riscattare successivamente il periodo scoperto.
Congedo per gravi motivi familiari e personali – Nel dettaglio, il lavoratore può avere il diritto di assentarsi per lunghi periodi a causa di gravi motivazioni, personali o relative ai suoi familiari, sino a massimo di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa, ma senza percepire alcuna retribuzione: il congedo per gravi motivi, da non confondere col cd. congedo straordinario Legge 104 (che invece dà diritto all’accredito dei contributi figurativi), è dunque un’aspettativa non retribuita.
I gravi motivi che danno al lavoratore il diritto al congedo non retribuito sono:
Più precisamente, l’assenza può essere richiesta a fronte di gravi e documentati motivi familiari legati alla situazione:
Il congedo non conta ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali: il lavoratore che fruisce del congedo può, però, riscattare o versare i relativi contributi per rendere il periodo utile a pensione.
Autorizzazione al versamento dei contributi volontari – Il versamento della contribuzione volontaria, per i lavoratori dipendenti, consiste nella possibilità di recuperare, ai fini della pensione, i periodi durante i quali non sussiste copertura previdenziale in quanto il rapporto lavorativo è cessato o sospeso.
La contribuzione volontaria può essere anche utile alla copertura dei periodi parzialmente contribuiti: il lavoratore, cioè, può integrare periodi in cui i contributi versati sono d’importo basso, ad esempio a causa dell’orario di lavoro ridotto.
I contributi volontari sono generalmente validi sia per il diritto che per la misura della pensione.
Il lavoratore, per poter versare i contributi volontari, deve prima essere autorizzato dall’Inps: a tal fine deve presentare, in via telematica, tramite portale web dell’Istituto, Contact Center (raggiungibile al numero verde 803.164, oppure 06.164.164) o patronato, un’apposita domanda di autorizzazione.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa quando l’assicurato può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno specifico requisito contributivo, che varia in base alla gestione e alla categoria di appartenenza, nonché in base all’arco di tempo considerato.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, questa vale per coprire esclusivamente i periodi posteriori alla stessa (non è possibile, ad esempio, domandare i contributi volontari per coprire un periodo non lavorato relativo ad anni precedenti). L’unica eccezione è costituita dalla facoltà di coprire volontariamente anche i 6 mesi precedenti la domanda (art. 6, c. 1 D.Lgs. 184/1997): ciò è possibile se nel semestre non è presente alcun versamento contributivo, anche figurativo.
Riscatto del periodo di congedo per gravi motivi – Il riscatto dei periodi privi di contribuzione previdenziale consiste nella possibilità di recuperare, ai fini della pensione, periodi non contribuiti versando il relativo onere a copertura.
I contributi da riscatto sono generalmente validi per il diritto e per la misura della pensione.
I periodi riscattabili, l’onere di riscatto e le modalità di pagamento (n. rate/interessi) sono differenti a seconda della gestione presso la quale deve perfezionarsi il riscatto, della tipologia di periodo riscattabile e in base a requisiti specifici.
In merito al congedo per gravi motivi familiari o personali, il riscatto è consentito sino a un massimo di 2 anni nella vita lavorativa (art. 4, c. 2 L. 53/2000).