Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Novembre 2024
La Cassazione ribadisce che il lavoratore non è tenuto a fornire ulteriori certificazioni mediche durante il periodo di aspettativa già autorizzato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.10.2024, n. 27446, ha affrontato il caso di una dipendente di un’azienda ospedaliera licenziata per assenza ingiustificata, nonostante fosse in aspettativa non retribuita per motivi di salute (concessa ai sensi dell’art. 23 del CCNL Sanità).
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dell’assenza: il datore di lavoro l’ha considerata ingiustificata, mentre la lavoratrice la riteneva legittima, basandosi sull’aspettativa concessa e sulle tutele previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore sanitario.
Iter giudiziario – In un primo momento, il Tribunale di Catania aveva respinto il ricorso della lavoratrice, sostenendo la validità del licenziamento. Tuttavia, la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione della dipendente con un adeguato risarcimento. Ha stabilito, in particolare, che l’aspettativa per malattia, già autorizzata dall’azienda, non necessitava di ulteriori certificazioni da parte della lavoratrice, garantendole così il diritto alla continuità del rapporto di lavoro.