Revisione e controllo
19 Giugno 2024
Il 29.05.2024 la Camera ha approvato il DDL volto alla modifica dell’art. 2407 c.c., concernente la responsabilità civile del collegio sindacale, con lo scopo di introdurre precisi limiti alla responsabilità dei sindaci e all’entità del risarcimento dei danni.
La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge di modifica dell’art. 2407 c.c., che mira a riformare il sistema di responsabilità dei sindaci facenti parte del collegio sindacale delle società per azioni. Le modifiche interessano soprattutto il comma 2 del menzionato articolo, lasciando inalterati i commi 1 e 3 e introducendo un ultimo comma.
Attualmente, l’art. 2407 c.c. stabilisce al comma 1 che i sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio e al comma 3 che all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c., cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari.
Nel secondo comma, che è la parte che viene modificata, l’attuale formulazione dell’art. 2407 c.c. prevede che i sindaci siano “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.