Diritto del lavoro e legislazione sociale

20 Agosto 2024

Arriva lo sconto totale sulle violazioni diffidabili

Una norma contenuta nel D.Lgs. 103/2024 sulle semplificazioni dei controlli delle attività economiche, infatti, all’art. 6 elimina le conseguenze pecuniarie delle violazioni diffidabili.

L’art. 6, D.Lgs. 103/2024 è una norma che di fatto rivoluzionerà i controlli di vari organi, tra cui, senza molti dubbi che pure si erano affacciati sulla “specialità” della normativa che li disciplina (D.Lgs. 124/2004), anche quelli dell’Ispettorato del Lavoro.

Di fatto, l’istituto della diffida, sorta di condizione di ulteriore agevolazione nella procedura di contestazione della violazione, che ne consente l’eliminazione da parte del trasgressore con pagamento della sanzione in misura ancora inferiore rispetto alla “ridotta” della L. 689/1981, (c.d. misura minima), diviene una sorta di salvacondotto per le violazioni sotto i 5.000 euro.

Recita l’art. 6, c. 1: “Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

L’art. 13 del citato decreto dispone per il personale ispettivo dell’Inl, ma – a dire il vero – per tutti coloro che operano controlli in materia di lavoro (Inps, Inail, Guardia di Finanza, Carabinieri del Nucleo Ispettivo Lavoro) che in caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, si provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido ai sensi dell’art. 6 L. 24.11.1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale di cui al c. 4.

Pertanto, da un lato si riduce il termine per l’adempimento alla diffida a regolarizzare la violazione, dall’altro, acquisita l’adempimento, si potrà chiudere l’accertamento – ovviamente per le violazioni interessate – senza ulteriore pagamento della sanzione in misura minima.

Le violazioni che portano sanzioni diffidabili che, nel massimo, non superano i 5.000 euro sono molteplici. Un esempio per tutti: in caso di omesso o infedele elaborazione del Libro Unico, si procederà a diffida ingiungendone la corretta elaborazione e – salve le conseguenze derivanti da eventuali omissioni contributive – acquisite le mensilità correttamente elaborate, non seguirà alcuna sanzione.

La norma si conclude con la specifica che la diffida, per come rimodulata dal decreto, non si applica agli adempimenti in materia di sicurezza a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, sicurezza e incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Premesso che la gran parte delle norme in materia di sicurezza sono penali (con procedimento ex D.Lgs. 758/1994), sarà da chiarire come influisce la novità sulle sporadiche diffide pure esistenti in ambito sicurezza del lavoro.

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