Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Marzo 2024
La Corte di Cassazione ha precisato che la cessione di aree dotate di limitata edificabilità sono soggette a plusvalenza, ma sancisce anche che rileva esclusivamente quanto previsto dallo strumento urbanistico comunale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 7.03.2024, n. 6172, ha affrontato il caso relativo alla determinazione della plusvalenza, ex art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir, a seguito della cessione da parte di un contribuente di un terreno.
L’Agenzia delle Entrate riqualificava come edificabile un terreno e, dunque, determinava il maggior reddito a seguito della cessione. In seguito ai primi 2 gradi di giudizio, rispettivamente favorevole al contribuente il primo e favorevole all’Amministrazione Finanziaria il secondo, la causa giungeva in Cassazione.
Il contribuente impugnava la sentenza di secondo grado ritenendo violato l’art. 36, c. 2 D.L. 223/2006, in quanto la natura edificatoria andrebbe desunta dal piano regolatore generale adottato dal Comune. Ciò che caratterizza la causa in commento consiste nel fatto che il terreno in oggetto, come risultava anche dal certificato di destinazione urbanistica, era prevalentemente a destinazione agricola, in parte soggetto a fascia di rispetto stradale e in parte ad “area per attrezzature d’interesse generale” o “area per servizi pubblici di quartiere”, aree interessate inoltre anche da vincolo paesaggistico. L’Agenzia delle Entrate, in conseguenza di tale situazione dell’area, aveva assoggettato a tassazione l’intera cessione.