Estero
11 Luglio 2024
Il D.M. Economia 1.07.2024 ha chiarito le modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale (c.d. “global minimum tax”) prevista dall’art. 18 D.Lgs. 209/2023 e in vigore dagli esercizi che iniziano al 31.12.2023.
Com’è noto, l’imposta minima nazionale (c.d. “global minimum tax”) è stata prevista nell’art. 11 della Direttiva Ue 2022/2523 al fine di consentire a ciascuno Stato membro di prelevare le imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul proprio territorio; si tratta di un’imposta facoltativa e trova applicazione negli ordinamenti che lo decidono.
L’obiettivo della “global minimum tax” è quello di garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali di grosse dimensioni presenti nell’UE, così da arginare la concorrenza fiscale al ribasso tra Stati che mirano ad attrarre investimenti garantendo imposte societarie basse o bassissime e attuando di fatto una pratica di c.d. “dumping fiscale”, ossia la riduzione delle aliquote fiscali di un Paese per attirare imprese e investitori dall’estero a discapito dei Paesi vicini.
Allo stato attuale, gli Stati della Ue con aliquote per le imposte sulle società inferiori al 15% sono: Ungheria 9%, Bulgaria 10%, Irlanda 12,5% e Cipro 12,5%.