Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Aprile 2024
Il contratto di apprendistato stagionale di primo livello può essere utilizzato anche in settori diversi da quello del percorso di istruzione intrapreso. È quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 24.04.2024.
Con nota 24.04.2024, n. 795 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sul tema dell’apprendistato stagionale svolto da soggetti minorenni. Le indicazioni fanno seguito alle indicazioni già fornite con nota 7.08.2023, n. 1369 con cui l’INL ha analizzato una richiesta pervenuta in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 D.Lgs. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne di svolgere un apprendistato per attività stagionale. Ricordiamo che il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.
Tale contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo da realizzare in parte presso un’istituzione che eroga la formazione esterna e in parte presso un’impresa che eroga la formazione interna, allo scopo di sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, utili al loro inserimento nel mercato del lavoro.
La richiesta presentata all’INL riguardava la possibilità per un giovane cuoco di svolgere un apprendistato stagionale a Rimini e manifestava il dubbio se lo studente dovesse necessariamente provenire da un istituto alberghiero, ovvero essere inserito in un percorso di formazione in linea con l’attività lavorativa.