Diritto del lavoro e legislazione sociale
16 Luglio 2024
Si commenta ovunque, in queste ultime settimane, la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato l’apprendista dimissionario a risarcire l’azienda, per la formazione ricevuta prima delle sue inattese dimissioni (Trib. Roma 9.02.2024, n. 1646).
La vicenda è piuttosto lineare: nel contratto di apprendistato professionalizzante volto al conseguimento della qualifica di “Operatore Specializzato” al termine di un percorso della durata di 36 mesi, era prevista la possibilità di recedere per giusta causa o giustificato motivo (in quest’ultimo caso con preavviso); tuttavia, in caso di dimissioni prive di tali validi motivi era prevista “la trattenuta di una somma pari alla retribuzione corrisposta per ogni giornata (1/26 dell’importo mensile) di formazione erogata fino al momento del recesso”, calcolata sulla retribuzione fissa e variabile.
Poiché le dimissioni dell’apprendista prima del termine pattuito erano prive di causale (ne erano in alcun modo qualificate) la Società, a conti fatti, era creditrice dell’importo di 9.838,85 euro; recuperava parte della somma con una trattenuta sulle competenze di fine rapporto, fino a capienza, e agiva in giudizio per la differenza.
Lo scontro verteva sulla legittimità della clausola, della quale l’ex apprendista invocava il carattere vessatorio. Ma il Tribunale romano era di diverso avviso.