Imposte dirette
19 Novembre 2024
Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, c. 7 del Tuir indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata.
La Corte di Cassazione (sentenza 13.11.2024, n. 29322) ha esaminato la tassazione della cd. “differenza di recesso” conseguita dalla socia di una società di persone ex art. 20-bis del Tuir che, nel riscrivere la previsione dell’art. 6 D.P.R 42/1988, stabilisce che, ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’art. 17, c. 1, lett. l) del Tuir (e, quindi, i redditi compresi nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso), valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47, c. 7 del Tuir, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata.
Tale disposizione qualifica quali redditi da partecipazione, e pertanto redditi d’impresa, i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, rinviando nel contempo, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione, alle regole sugli utili da partecipazione in società di capitale ex art. 47, c. 7 del Tuir.