Agricoltura ed economia verde
16 Giugno 2021
Compilano i modelli anche i soggetti che operano in agricoltura e che dichiarano un reddito d'impresa, mentre restano esclusi coloro che dichiarano il reddito agrario e che si avvalgono di criteri forfetari per determinare il reddito.
Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e Fisco. In altre parole, sono indicatori che forniscono una sintesi di valori tramite cui è possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale.
Gli ISA, come sappiamo, si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.
I titolari di reddito agrario sono estranei al mondo ISA: sono esclusi dall’applicazione i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione catastale di cui all’art. 1, c. 1093 L. 296/2006. Devono, al contrario, compilare il modello i soggetti diversi dai precedenti, quindi le società che non hanno optato per la tassazione catastale.
In questo caso, i modelli disponibili sono i seguenti:
Anche in agricoltura, ciascun modello si compone di un frontespizio e 5 quadri (Personale – Unità locali – Elementi specifici dell’attività – Dati per la revisione – Dati contabili).
Per accedere ai vantaggi fiscali è data la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità, ad esempio indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Il D.M. Economia 2.02.2021 ha approvato i modelli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2020 prevedendo una specifica causa di esclusione per i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza. In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, gli ISA non si applicano nei confronti dei soggetti che:
Il D.M. 30.04.2021 ha incluso nuovi codici attività che si aggiungono a quelli dell’allegato a) del D.M. 2.02.2021 come ad esempio il codice 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole).