IVA
01 Settembre 2022
Prestazioni agevolabili e non agevolabili alla luce della prassi in materia.
Alcune prestazioni di servizi rese all’interno di contratti di appalto nel settore edile sono soggette ad aliquota IVA al 10%. Tali prestazioni sono elencate nella parte III, Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, dalla n. 127-quater) alla n. 127-quinquies-decies):
Le opere di urbanizzazione primaria costituiscono opere pubbliche volte a garantire le condizioni minime di abitabilità e la cui mancanza impedisce l’utilizzazione stessa dell’edificio. Ne sono un esempio: la realizzazione di strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione e spazi di verde attrezzato.
Tra le opere di urbanizzazione secondaria ricadono invece la realizzazione di asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese, impianti sportivi, aree verdi e centri sociali.
Con la risoluzione n. 320947/1985, l’Amministrazione Finanziaria ha specificato che questo tipo di opere deve essere “di quartiere” per poter godere dell’IVA al 10%.
Per quanto riguarda i servizi resi in esecuzione agli appalti per la costruzione di edifici adibiti ad abitazione non di lusso e che non rispettano i requisiti per godere dell’agevolazione fiscale “prima casa”, si avrà l’applicazione dell’aliquota al 10% per le prestazioni rese nella costruzione di case di abitazione non di lusso assimilate ai fabbricati Tupini.
L’aliquota IVA al 10% è applicata anche nei servizi resi in esecuzione di contratti di appalto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 3 del Testo Unico in materia edilizia. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria (su finiture ed impianti), straordinaria (su impianti ma anche parti strutturali dell’edificio), di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.
Tra le prestazioni agevolabili non rientrano, invece: la fornitura di beni per la realizzazione dei suddetti interventi (ad eccezione dei beni di valore significativo di cui al D.M. 29/12/1999 quali ascensori, infissi, caldaie, condizionatori, sanitari e videocitofoni); le prestazioni di servizi rese in sub-appalto; le prestazioni rese da professionisti.
Ai beni di valore significativo è applicabile l’aliquota del 10% solo se il loro valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione. In linea generale i componenti del bene significativo che, se distaccati, godono di una propria autonomia funzionale non seguono l’agevolazione IVA al 10%. Si riconoscono 2 casi distinti:
Si assoggettano a Iva al 10% anche la realizzazione di marciapiedi e vialetti pedonali delle strade residenziali (risoluzione 332592/1981), così come gli impianti sportivi di quartiere messi a disposizione della popolazione e la costruzione di piscine comunali destinate a essere utilizzate dall’intera comunità (risoluzione 431383/1991).