Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Luglio 2024
L’INL, con la nota 24.06.2024, n. 1133, ha fornito le indicazioni operative rispetto al regime intertemporale nell’applicazione delle sanzioni in materia di appalto e distacco illeciti e di esercizio non autorizzato della somministrazione.
La conversione del D.L. 19/2024 a opera della L. 56/2024 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico significative modifiche alle norme che sanzionano l’appalto e il distacco illeciti e l’esercizio non autorizzato della somministrazione. In particolare, l’art. 29, c. 4 introduce (o per meglio dire reintroduce) nuove norme penali per punire il fenomeno delle esternalizzazioni illecite.
L’INL, in premessa, ricorda che le nuove sanzioni penali fanno riferimento alle condotte illecite poste in essere dal 2.03.2024, data di entrata in vigore del decreto, mentre alle condotte iniziate ed esaurite prima di tale data si applicherà il regime sanzionatorio precedente, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016 (C.M. Lavoro n. 6/2016).
La Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’INL, nel tentativo di chiarire il regime sanzionatorio applicabile alle condotte iniziate prima del 2.03.2024 e proseguite oltre tale data, si sofferma sui reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta e, naturalmente, sulle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge.