Amministrazione e bilancio
12 Dicembre 2023
Importanti chiarimenti arrivano dall’Inps con il messaggio 24.11.2023, n. 4192 in merito all’accesso alla pensione per i lavoratori precoci e per l’accesso all’APE sociale.
In maniera specifica, in seguito ad apposito parere del Ministero del Lavoro, nel messaggio 24.11.2023, n. 4192 dell’Inps viene precisato che vi è la possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’art. 14, c. 3 D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, e all’accordo di cui all’art. 1, c. 311 L. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Per il riconoscimento del predetto beneficio per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione, vengono forniti ulteriori chiarimenti per le causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’art. 1, c. 199, lett. a) L. 232/2016.
È da ricordare che, l’art.1, cc. 179 e 199 L. 232/2016, rispettivamente in materia di APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci, stabilisce ipotesi tassative di cessazione del rapporto di lavoro per coloro che accedono ai benefici in qualità di disoccupati, prevedendo tra le causali la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 L. 604/1966.
L’art. 14, c. 2 D.L. 104/2020 ha sospeso durante il periodo emergenziale conseguente all’epidemia da Covid-19 le procedure in corso di cui al citato art. 7 L. 604/1966, e ha previsto al successivo c. 3 che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Anche in favore dei lavoratori aderenti a tale accordo, è stato previsto il riconoscimento del trattamento di disoccupazione.
Quindi, viene rappresentato che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale citato, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili per il riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Vengono invitate le sedi territoriali dell’Inps a definire in tal senso le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale di nuova presentazione, nonché quelle pendenti; per quanto concerne quelle respinte, dovranno essere riesaminate con i criteri illustrati.
L’art. 1, cc. 179 e 199 della L. 232/2016 prevede le stesse causali di cessazione del rapporto di lavoro, per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoce in qualità di disoccupato; viene confermato che per l’APE sociale, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato art. 1, c. 199, lett. a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Per l’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto per il riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 19 D.Lgs. 150/2015 e di cui all’art. 4 D.L. 4/2019; l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.