Diritto del lavoro e legislazione sociale
28 Marzo 2024
Più difficile ottenere l’Ape sociale, nonostante la proroga al 2024: inaspriti i requisiti di età, reso incompatibile lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha notevolmente inasprito le condizioni di accesso all’Ape sociale, il trattamento di prepensionamento a carico dello Stato introdotto dall’art. 1, c. 179 e ss. L. 232/2016. Si tratta, in particolare, di un’indennità che ha la funzione di accompagnare il lavoratore sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni, art. 24, c. 6 D.L. 201/2011).
Possono accedere all’Ape sociale, per il 2024, soltanto gli appartenenti alle seguenti categorie:
Tuttavia, l’Inps, nella circolare n. 35/2024, ha espressamente incluso anche le categorie aggiuntive: questi lavoratori possono dunque richiedere l’Ape sociale nel 2024.
Guida operativa sempre aggiornata che illustra tutte le disposizioni legislative per l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro e dei principali adempimenti previdenziali e fiscali.
Il requisito anagrafico per l’accesso all’Ape sociale è stato inasprito, per il 2024, diventando pari a 63 anni e 5 mesi e non più a 63 anni.
Non cambia, per il 2024, il requisito contributivo necessario per l’Ape sociale. Gli anni di contributi richiesti sono infatti pari a 30, nella generalità dei casi, 36 per gli addetti ai lavori gravosi (32 per gli operai edili ed i ceramisti), da maturare entro il 31.12.2024. Le lavoratrici madri hanno diritto a uno sconto del requisito contributivo pari ad un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni.
In merito al requisito contributivo, sono considerati gli accrediti presenti presso le casse amministrate dall’Inps: non è possibile contare la contribuzione accreditata nelle casse dei liberi professionisti.
Per chi accede all’Ape sociale nel 2024, l’indennità di prepensionamento risulta totalmente incumulabile con i redditi di lavoro. Fanno eccezione i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), nei limiti di 5.000 euro di compensi lordi annui.
L’indennità di Ape sociale è calcolata allo stesso modo della pensione, tenendo però come riferimento temporale la decorrenza dell’assegno. Si applica un tetto massimo pari a 1.500 euro lordi mensili. L’assegno di Ape sociale è considerato reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, e sconta la medesima imposizione. Durante il periodo di fruizione dell’indennità non sono accreditati contributi figurativi dall’Inps (ma il beneficiario è libero di versare contribuzione volontaria).
Ai fini della liquidazione dell’indennità Ape sociale, è necessario in primo luogo inoltrare la domanda di certificazione o verifica del diritto alla prestazione.
Le condizioni per l’accesso all’Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di verifica dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, della conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione dell’istanza, pertanto entro il 31.12.2024.
Per non perdere ratei di indennità, coloro che, al momento della presentazione della domanda di verifica delle condizioni risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale, ossia la vera e propria richiesta di indennità (messaggio Inps 17.01.2020 n. 163).
In merito ai termini di presentazione delle istanze, per l’anno 2024, è possibile presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31.03.2024 (istanza precoce o prima finestra) o del 15.07.2024 (istanza intermedia o seconda finestra).
Risulta inoltre possibile presentare la domanda tardivamente, entro il 30.11.2024: in quest’ultimo caso, però, l’istanza viene considerata solo se risultano risorse residue.
L’Inps, con la circolare n. 35/2024, ha chiarito che le novità in materia di Ape sociale introdotte dalla manovra 2024 si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti di reddito annuali) che ripresentano domanda nel 2024.
Coloro che, invece, sono in possesso del provvedimento di certificazione del diritto all’Ape, possono presentare domanda di accesso all’indennità anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31.12.2024). In buona sostanza, il provvedimento Inps di verifica dei requisiti li “cristallizza” (circ. Inps nn. 15/2019 e 62/2022).
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti: