Diritto del lavoro e legislazione sociale

28 Marzo 2024

Ape sociale 2024: accesso ristretto

Più difficile ottenere l’Ape sociale, nonostante la proroga al 2024: inaspriti i requisiti di età, reso incompatibile lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha notevolmente inasprito le condizioni di accesso all’Ape sociale, il trattamento di prepensionamento a carico dello Stato introdotto dall’art. 1, c. 179 e ss. L. 232/2016. Si tratta, in particolare, di un’indennità che ha la funzione di accompagnare il lavoratore sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni, art. 24, c. 6 D.L. 201/2011).

I beneficiari dell’Ape sociale

Possono accedere all’Ape sociale, per il 2024, soltanto gli appartenenti alle seguenti categorie:

  • disoccupati di lungo corso: si tratta di coloro che risultano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7, L. 604/1966); perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati (ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione utile al trattamento è ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente); è consentito l’accesso all’indennità anche ai lavoratori in stato di disoccupazione il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni;
  • caregivers: si tratta di coloro che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge (o parte dell’unione civile) o un parente di primo grado, convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, c. 3 L. 104/1992); sono inclusi nella categoria anche coloro che assistono, da almeno 6 mesi, un familiare entro il secondo grado, convivente; in questo caso, però, è necessario che il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • invalidi civili dal 74%;
  • addetti ai lavori gravosi: in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 136 L. 213/2023) dovrebbero essere inclusi soltanto gli appartenenti alle categorie già individuate dall’elenco di cui all’allegato C) alla L. 232/2016 (poi specificate nell’allegato A al Dpcm 88/2017 e incrementate dal D.M. 5.02.2018: 15 categorie in totale), che possono accedere all’Ape sociale qualora svolgano l’attività “gravosa”, in qualità di lavoratori dipendenti, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7; la legge di Bilancio 2024, non contenendo un apposito richiamo in merito, non ha previsto l’accesso all’Ape sociale anche per gli appartenenti alle categorie professionali dei cd. “nuovi lavori gravosi”, individuate all’allegato 2 della legge di Bilancio 2022.

Tuttavia, l’Inps, nella circolare n. 35/2024, ha espressamente incluso anche le categorie aggiuntive: questi lavoratori possono dunque richiedere l’Ape sociale nel 2024.

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Requisito anagrafico per l’Ape sociale

Il requisito anagrafico per l’accesso all’Ape sociale è stato inasprito, per il 2024, diventando pari a 63 anni e 5 mesi e non più a 63 anni.

Il requisito contributivo

Non cambia, per il 2024, il requisito contributivo necessario per l’Ape sociale. Gli anni di contributi richiesti sono infatti pari a 30, nella generalità dei casi, 36 per gli addetti ai lavori gravosi (32 per gli operai edili ed i ceramisti), da maturare entro il 31.12.2024. Le lavoratrici madri hanno diritto a uno sconto del requisito contributivo pari ad un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni.

In merito al requisito contributivo, sono considerati gli accrediti presenti presso le casse amministrate dall’Inps: non è possibile contare la contribuzione accreditata nelle casse dei liberi professionisti.

Cumulo Ape sociale con l’attività lavorativa

Per chi accede all’Ape sociale nel 2024, l’indennità di prepensionamento risulta totalmente incumulabile con i redditi di lavoro. Fanno eccezione i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), nei limiti di 5.000 euro di compensi lordi annui.

Calcolo dell’indennità

L’indennità di Ape sociale è calcolata allo stesso modo della pensione, tenendo però come riferimento temporale la decorrenza dell’assegno. Si applica un tetto massimo pari a 1.500 euro lordi mensili. L’assegno di Ape sociale è considerato reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, e sconta la medesima imposizione. Durante il periodo di fruizione dell’indennità non sono accreditati contributi figurativi dall’Inps (ma il beneficiario è libero di versare contribuzione volontaria).

Richiesta dell’Ape sociale

Ai fini della liquidazione dell’indennità Ape sociale, è necessario in primo luogo inoltrare la domanda di certificazione o verifica del diritto alla prestazione.

Le condizioni per l’accesso all’Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di verifica dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, della conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione dell’istanza, pertanto entro il 31.12.2024.

Per non perdere ratei di indennità, coloro che, al momento della presentazione della domanda di verifica delle condizioni risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale, ossia la vera e propria richiesta di indennità (messaggio Inps 17.01.2020 n. 163).

In merito ai termini di presentazione delle istanze, per l’anno 2024, è possibile presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31.03.2024 (istanza precoce o prima finestra) o del 15.07.2024 (istanza intermedia o seconda finestra).
Risulta inoltre possibile presentare la domanda tardivamente, entro il 30.11.2024: in quest’ultimo caso, però, l’istanza viene considerata solo se risultano risorse residue.

Richiesta di Ape sociale nel 2024

L’Inps, con la circolare n. 35/2024, ha chiarito che le novità in materia di Ape sociale introdotte dalla manovra 2024 si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti di reddito annuali) che ripresentano domanda nel 2024.

Coloro che, invece, sono in possesso del provvedimento di certificazione del diritto all’Ape, possono presentare domanda di accesso all’indennità anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31.12.2024). In buona sostanza, il provvedimento Inps di verifica dei requisiti li “cristallizza” (circ. Inps nn. 15/2019 e 62/2022).

I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30.06.2024 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31.03.2024;
  • 15.10.2024 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15.07.2024;
  • 31.12.2024 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15.07.2024, ma entro il 30.11.2024.

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