Antiriciclaggio
14 Novembre 2023
Secondo Unioncamere, in caso di inerzia degli amministratori o liquidatori, il sindaco è tenuto a sottoscrivere digitalmente e trasmettere la comunicazione dei titolari effettivi.
Al via la comunicazione delle informazioni sul “Titolare Effettivo” al Registro Imprese. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del titolare effettivo, come stabilito dal D.M. Economia-Sviluppo Economico 11.03.2022, n. 55, infatti, entro l’11.12.2023 i soggetti interessati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari) dovranno inviare la comunicazione dei loro “titolari effettivi” al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Secondo il D.Lgs. 90/2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849, il “Titolare Effettivo” è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. L’identificazione certa di questa figura costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d’impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.
Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande, il sistema Camerale ha predisposto un manuale operativo disponibile attraverso il portale istituzionale. In tale documento vengono fornite alcune importati precisazioni, utili ai fini dell’adempimento.
In primo luogo, occorre tener presente che sono obbligati a effettuare la dichiarazione in esame:
Riguardo gli istituti giuridici “affini” al trust si osserva che nel manuale viene precisato che l’Italia ha comunicato alla Commissione UE che il “mandato fiduciario” è istituto giuridico “affine” al trust. Pertanto, il mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie, è istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. È possibile comunicare un solo mandato fiduciario per pratica.
Devono, inoltre, essere indicati gli estremi del mandato fiduciario, ovvero il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria. L’adempimento della titolarità effettiva deve essere presentato presso la Camera di Commercio dove ha sede la società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento. I dati e le informazioni sul mandato fiduciario e sulla titolarità effettiva comunicati sono iscritti e conservati nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Sul piano operativo si rammenta che la comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all’invio) con un’istanza “firmata digitalmente” (a seconda dei casi):
Nuove iscrizioni o eventuali “variazioni” dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell’atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.
Riguardo la sottoscrizione digitale, nel manuale viene precisato che questa deve essere effettuata:
Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato; in questo caso, devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. “distinta di accompagnamento” ai fini della domiciliazione.
Unioncamere fa presente, altresì, che la dichiarazione autocertificata per ottenere l’iscrizione della titolarità effettiva nel Registro delle Imprese deve essere “custodita con cura” dagli amministratori e deve essere da loro fornita agli uffici del Registro delle Imprese in una fase successiva, se richiesta. È possibile allegare documenti purché in formato pdf/A firmati digitalmente e codificati ad uso interno (codice documento “98”).
Le specifiche ministeriali prevedono alcuni controlli automatici relativi anche agli eventuali allegati; inoltre, l’assenza dei requisiti formali previsti impedisce la spedizione del modello TE agli uffici del Registro delle Imprese. Nello specifico, il Decreto 12.04.2023 che ha approvato il modulo digitale TE prevede che alcuni controlli siano svolti dal sistema informatico “all’atto della spedizione della pratica” e che “…qualora la pratica presenti uno o più errori, la spedizione non andrà a buon fine e il sistema ne darà informativa al mittente”.
Alcune di queste verifiche attengono aspetti “strutturali” del file digitale, mentre altre riguardano la compilazione del modello di domanda. Nel manuale viene riportata una sintesi dei controlli “bloccanti” previsti per la pratica di comunicazione del titolare effettivo (l’elenco completo dei controlli è riportato nel decreto ministeriale, cui si rinvia). In particolare, tra le diverse casistiche, si rileva che: