Accertamento, riscossione e contenzioso

29 Agosto 2024

L’antieconomicità ribalta l’onere della prova sul contribuente

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 12.08.2024, n. 22698 ha ribadito che anche in tema di IVA, ai fini del diritto della detrazione, incombe sul contribuente la prova dell'inerenza quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione, quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza.

Sempre per la Cassazione, la definizione di inerenza, utilizzata nell’ambito delle imposte dirette in termini esclusivamente qualitativi, è coerente con la disciplina IVA in relazione alla quale la mancanza di congruità della spesa non esclude il diritto alla detrazione, stante il carattere neutrale dell’imposta, salvo che l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione sia “tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA, nel qual caso è onere del contribuente provarne l’effettività e l’inerenza” (Cass. 30.01.2018, n. 2240).

Per il giudice di Cassazione, in materia di IVA va quindi escluso il diritto alla detrazione dell’imposta, nel caso l’Amministrazione Finanziaria dimostri la manifesta e macroscopica antieconomicità dell’operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell’operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all’utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA.

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