Con un provvedimento 1.07.2024, n. 281202 (attuativo dell’art. 1, c. 636 L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per mettere a disposizione dei contribuenti le informazioni e i dati relativi a possibili anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei dati per gli ISA. Questi elementi mirano a creare forme di comunicazione più avanzate tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria (anche in anticipo rispetto alle scadenze fiscali) per semplificare gli adempimenti, stimolare il rispetto degli obblighi tributari e promuovere l’emersione spontanea delle basi imponibili per correggere eventuali errori o omissioni mediante il ravvedimento operoso.
In particolare, il nuovo provvedimento:
- evidenzia le anomalie nei dati ISA riguardanti il triennio 2020-2022, che vengono comunicate ai contribuenti interessati attraverso la pubblicazione nel loro Cassetto fiscale;
- riconosce la possibilità dei contribuenti di inviare risposte (direttamente ovvero tramite il proprio intermediario) utilizzando la specifica procedura informatica fornita dall’Agenzia delle Entrate (ovvero il software “Comunicazione anomalie 2023”).
Gli intermediari autorizzati a trasmettere le dichiarazioni possono accedere a questi elementi e informazioni consultando il Cassetto fiscale dei clienti dai quali hanno ricevuto delega. Se il contribuente ha scelto questa opzione al momento della dichiarazione annuale dei redditi e se l’intermediario ha accettato di riceverle nella stessa dichiarazione, le anomalie sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate all’intermediario anche via Entratel.
Operativamente, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o fornite dall’Agenzia) verrà visualizzato un avviso personalizzato. Inoltre, verrà inviato un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service o PEC, informando che la sezione degli studi di settore/ISA del Cassetto fiscale è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie.
Nel caso in cui l’anomalia sia considerata fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.
Secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano, tra l’altro:
- le imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
- i soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in Redditi 2023 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
- i soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
- i soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell’attività;
- i soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello Redditi 2023 non superano tale soglia;
- gli enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non siano ancora operative per l’assenza dell’autorizzazione comunitaria;
- le imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- i soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- i professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023;
- i professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023;
- le imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2022;
- i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.
Infine, si segnala che alcune anomalie riguardano specifiche attività. A titolo esemplificativo, riceveranno la segnalazione di anomalia:
- i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA CG91U) che presentano, per il 2022, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili (ossia hanno compilato il quadro H, relativo al lavoro autonomo, anziché il quadro F);
- le imprese del settore edile che presentano incongruenze nel valore delle rimanenze finali e con il valore dei servizi resi da subappaltatori.