Accertamento, riscossione e contenzioso

23 Dicembre 2024

Ancora una sentenza incoerente in ordine all’accertamento bancario

Deducibilità dei costi anche a fronte di un accertamento analitico contabile compiuto mediante indagini bancarie. L’imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12.12.2024, n. 32118, è tornata a pronunciarsi sugli accertamenti bancari e sulla pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2023) che, in ordine all’art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, ha rilevato che la presunzione stabilita da tale norma è coerente con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva se viene concesso all’imprenditore di dedurre i costi sostenuti per i ricavi occulti (riconducibili, in via presuntiva, ai dati e agli elementi acquisiti con le indagini bancarie di cui non sia provato il riscontro nella contabilità), secondo una prova contraria offerta dall’imprenditore stesso, anche mediante presunzioni.

Per la Cassazione, quindi, in unione con il citato orientamento costituzionale, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo un’incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti.

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