IVA

18 Agosto 2021

Ancora dubbi sul perimetro di applicazione dello split payment

Un recente chiarimento dell’AdE sul fronte IVA riguarda il pagamento diretto alle carrozzerie da parte delle compagnie assicurative. La risposta conferma che sul tema l’Agenzia si sostituisce al legislatore.

Dopo quasi 7 anni di applicazione le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori hanno ormai accettato la convivenza con lo split payment dell’IVA, con tutte le complessità gestionali e le responsabilità a corollario. Il tempo trascorso, tuttavia, non ha sedimentato tutte le problematiche a riguardo, anzi, ha messo in luce come la norma regolatrice, l’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, sia assai lacunosa nel definire l’ambito oggettivo di applicazione. Nata come norma antifrode, riuscita persino, con tanto di placet dell’Unione europea, a superare la tempesta normativa del 2020 in cui si sono succeduti innumerevoli provvedimenti volti a dare respiro fiscale e finanziario ai contribuenti italiani travolti dalla catastrofe pandemica, ancora oggi l’art. 17-ter suscita dubbi sull’applicazione dello split payment.

I dubbi si pongono più per questioni di ragionevolezza che di interpretazione letterale. Dal testo della legge si ricava che lo split payment si applica in ogni caso, con le seguenti eccezioni: a) quando i committenti/cessionari sono debitori d’imposta (leggasi: reverse charge); b) quando i committenti/cessionari sono enti pubblici gestori di demanio collettivo (limitatamente alle attività istituzionali); c) quando i fornitori/prestatori percepiscono compensi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973 (professionisti).

A ben vedere, partendo dall’incipit “in ogni caso”, le cause di esonero, escludendo ovviamente i compensi professionali, sarebbero assai limitate ma, come è noto a chi si occupa di IVA, non è così: l’Agenzia delle Entrate è dovuta correre ai ripari, scavalcando l’invasivo “in ogni caso”, con le corpose circolari 15/2015 e 27/2017, per non incorrere, per prima cosa, in una violazione del diritto della detrazione dell’IVA, tutelato dal diritto comunitario. Per l’AdE (non per l’art. 17-ter) la scissione dei pagamenti, a tutela dei soggetti passivi interessati, non si applica ai fornitori della p.a. che forfetizzano la detrazione dell’IVA in proporzione a quella applicata per rivalsa (agricoltori e assimilati ex artt. 34 e 34-bis del D.P.R. 633/1972; enti no profit in regime ex l. 398/1991; agenzie di viaggi ex art. 74-ter del D.P.R. 633/1972, ecc.).

Ma l’Agenzia ha anche superato lo split payment invocando, “sforzo” interpretativo lodevole (anche se a volte con argomentazioni non proprio cristalline), la ratio normativa e l’incompatibilità con le regolarità contrattuali. I casi sono molteplici: assenza di effettivo pagamento perché il corrispettivo è già nelle disponibilità del fornitore che si appresta a fatturare, permute, compensazioni, compensi ai CTU, prestazioni di vitto e alloggio fatturate a dipendenti della P.A. in missione e, non ultime per importanza, esclusione per nulla scontata dalla lettura dell’art. 17-ter, le operazioni legittimamente non documentate da fattura (ricevuta fiscale e scontrino, ora documento commerciale).

Alle circolari citate si sono aggiunte le numerose risposte a specifici interpelli. Tra le più recenti la risposta n. 474, pubblicata dall’Agenzia il 15.07.2021, con la quale una P.A. ha chiesto di disapplicare lo split payment nel caso in cui la compagnia assicurativa paghi direttamente la carrozzeria che ha riparato le autovetture di proprietà della P.A. stessa, danneggiate da terzi. La fattura è emessa dalla carrozzeria verso la PA ma questa non effettua alcun pagamento. Ebbene, l’Agenzia non concede spazio per la disapplicazione e l’appesantimento amministrativo domina: il carrozziere emette fattura, la compagnia gli paga soltanto l’imponibile, versando l’IVA nelle casse della P.A. Quest’ultima, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato pagato il fornitore, verserà l’IVA all’Erario.

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