Amministrazione e bilancio
30 Luglio 2024
Le rinunce del socio a crediti vantati verso la società incrementano la base Ace di quest’ultima a prescindere dalla natura del credito rinunciato. Così si è espressa la C.G.T. di Venezia nella sentenza 13.06.2024, n. 428.
Preliminarmente, può essere opportuno ricordare che l’Aiuto alla crescita economica (c.d. “ACE”) consiste nella detassazione di una parte degli incrementi in denaro del patrimonio netto (ex art. 1 D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella L. 22.12.2011, n. 214). Il presupposto per beneficiare dell’ACE consiste nell’incremento del patrimonio netto dell’impresa.
In particolare, l’agevolazione viene determinata applicando un coefficiente (rendimento nozionale) pari all’1,3% alla variazione in aumento del capitale proprio risultante al termine di ciascun anno agevolato (fino al 31.12.2023) rispetto a quello esistente alla data del 31.12.2010, al netto dell’utile 2010 (o, se successiva, alla data della costituzione del soggetto beneficiario).
Tra gli incrementi rilevanti rientrano i conferimenti in denaro (effettuati dai soci/partecipanti alla costituzione del soggetto beneficiario o successivamente ad essa) e i versamenti fatti, sia se destinati ad incrementare il capitale (capitale sociale/fondo di dotazione, riserve) sia se finalizzati alla copertura delle perdite. In questo contesto sono assimilati ai conferimenti in denaro anche le rinunce incondizionate dei soci alla restituzione dei crediti verso la società.