Diritto privato, commerciale e amministrativo
16 Gennaio 2025
Grazie a un recente arresto giurisprudenziale si consolida l’interpretazione estensiva riguardo alla portata della violazione della normativa antitrust.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 21.10.2024, n. 27243, ha precisato che non vi è differenza tra fideiussione omnibus e specifica ai fini dell’applicazione della sanzione di nullità per le intese vietate dell’ordinamento.
In particolare, gli Ermellini hanno chiarito, tra l’altro, che “è quindi palesemente infondata l’affermazione del giudice d’appello che gli appellanti non fossero stati precisi nel formulare la loro censura; né il giudice d’appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che (e questo è dirimente S.U. 41994/2021) non richiede espressamente quest’ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
Ciò ha immediate ricadute riguardo all’estensione della disciplina di cui all’art. 1957 c.c. con cui il legislatore ha previsto tra le cause di estinzione dell’obbligazione di garanzia fideiussoria la cd. scadenza dell’obbligazione principale.