Consulenza aziendale, commerciale e marketing
03 Settembre 2020
L'appartenenza ad apposito elenco professionale non è un requisito necessario per l'esercizio dell'attività di consulenza specializzata ad aziende, in ossequio al principio della libertà di lavoro autonomo e libertà di impresa.
Per verificare quali attività siano riservate ai professionisti iscritti all’albo, occorre analizzare il dettato dalla disciplina speciale di riferimento. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14247/2020, ha affermato che è la legge che determina quali siano le professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 C.C.): risulta quindi inesatto e del tutto generico affermare che, in generale, l’attività di consulenza aziendale è riservata ai professionisti iscritti in specifici albi. Al contrario, deve ribadirsi che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione (in questo senso Cass. n. 15330/2008, che, in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al compenso del ricorrente, consulente del lavoro, per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, riprendendo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale con il provvedimento n. 418/1996; di recente, anche Cassazione, n. 8683/2019).
Per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell’attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, per la loro delicatezza e per l’opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell’accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi. La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività.
In ragione di tali premesse, la Corte di Cassazione nel richiamato provvedimento ha enunciato il seguente principio di diritto: in conformità al principio della libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, non costituisce una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale riservata a chi è iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge e quindi nulla se svolta da soggetto non abilitato, l’attività che si sia tradotta nel consigliare al cliente l’adozione di un determinato inquadramento contrattuale per i propri collaboratori e la predisposizione del relativo schema di contratto, svolta da una società di consulenza del lavoro, non rientrando tali attività tra gli adempimenti che la L. 12/1979 riserva ai consulenti del lavoro iscritti all’albo.