Amministrazione e bilancio
05 Ottobre 2024
L’aumento dei parametri dimensionali previsti dal D.Lgs. 125/2024 dovrebbe permettere al 77% delle società di redigere il bilancio d’esercizio nella forma super abbreviata prevista per le microimprese.
Con il D.Lgs. 6.09.2024, n. 125, pubblicato sulla G.U. 10.09.2024, n. 212, il Governo dà attuazione alla direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.12.2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
Con l’art. 16 sono stati introdotti adeguamenti delle soglie dimensionali che definiscono gli schemi di bilancio utilizzabili dalle società in base ai valori dell’attivo patrimoniale e dei volumi dei ricavi realizzati, che consentono di attribuire alle stesse la qualifica di “micro”, “piccola”, “media” o “grande”.
Dall’esame dell’articolo in parola si notano le seguenti modifiche al Codice Civile.
Art. 2435-bis c.c. – Bilancio in forma abbreviata – Nel testo previgente, il primo comma facoltizzava le società, che non avessero emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, a redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non avessero superato 2 dei seguenti limiti: totale attivo stato patrimoniale: 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. L’art. 16, senza modificare le altre condizioni, per tener conto degli effetti dell’inflazione aumenta rispettivamente da 4.400.000 a 5.500.000 euro e da 8.800.000 a 11.000.000 euro i predetti limiti dimensionali.