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09 Maggio 2024
Con l’ordinanza n. 19681/2023 la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che l’amministrazione straordinaria non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1992.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11.07.2023, n. 19681, si è espressa in merito alla soggettività passiva di una impresa posta in Amministrazione straordinaria, chiarendo come per questa procedura non possano applicarsi le specifiche norme previste per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.
Come è noto, l’ultimo periodo del c. 768 dell’art. 1 L. 160/2019 (e dello stesso tenore il previgente art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1192) dispone che “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
In altre parole, a far data dalla dichiarazione di fallimento, e per tutta la durata della procedura, con termine dalla data di vendita degli immobili, i versamenti Imu godono di una “sospensione”: tutta l’imposta maturata dovrà essere versata dal curatore fallimentare entro il termine di 3 mesi dalla vendita degli immobili del soggetto fallito.