Tributi locali

09 Maggio 2024

L’amministrazione straordinaria e il rapporto con l’Imu

Con l’ordinanza n. 19681/2023 la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che l’amministrazione straordinaria non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1992.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11.07.2023, n. 19681, si è espressa in merito alla soggettività passiva di una impresa posta in Amministrazione straordinaria, chiarendo come per questa procedura non possano applicarsi le specifiche norme previste per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Come è noto, l’ultimo periodo del c. 768 dell’art. 1 L. 160/2019 (e dello stesso tenore il previgente art. 10, c. 6 D.Lgs. 504/1192) dispone che “Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.

In altre parole, a far data dalla dichiarazione di fallimento, e per tutta la durata della procedura, con termine dalla data di vendita degli immobili, i versamenti Imu godono di una “sospensione”: tutta l’imposta maturata dovrà essere versata dal curatore fallimentare entro il termine di 3 mesi dalla vendita degli immobili del soggetto fallito.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits