IVA
03 Dicembre 2024
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 29.11.2024, n. 235.
Se l’accollante viene assoggettato alla liquidazione giudiziale, il creditore non può emettere una nota di variazione nei suoi confronti; tuttavia, è consentito il recupero dell’imposta relativa al credito rimasto insoluto previa presentazione dell’istanza di rimborso (ex art. 30-ter D.P.R. 633/1972). Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 29.11.2024, n. 235.
Il caso esaminato ha riguardato una società (Alfa) creditrice di una somma nei confronti di un soggetto (Beta) che, tramite accollo (ex art. 1273 c.c.), si era assunto il debito (verso Alfa) di un’altra società (Gamma), nel frattempo cessata. Considerato che l’accollante (Beta) non ha adempiuto agli impegni di cui si era fatto carico, la creditrice (Alfa) ha proposto ricorso per il riconoscimento dei propri diritti davanti al Tribunale competente. Quest’ultimo, riconoscendo le ragioni di Alfa, ha quindi aperto la liquidazione giudiziale di Beta.
In questo contesto è stato chiesto di chiarire la corretta modalità di recupero dell’imposta ovvero, in particolare, la necessità di attivare la procedura di rimborso prevista dall’art. 30-ter D.P.R. 633/1972.