La bozza di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3.11.2023 (attuativo della riforma fiscale contenuta nella L. 111/2023) prevede, tra le altre misure, l’introduzione del nuovo concordato preventivo biennale. Le nuove regole, che saranno in vigore dal 2024, si applicheranno ai contribuenti di minori dimensioni (più specificatamente a quelli per i quali si applicano gli ISA) e comporteranno (fatta salve le specifiche ipotesi di seguito indicate) l’impossibilità dell’Agenzia delle Entrate di avviare accertamenti nei confronti di tali soggetti.
Soggetti interessati
Per i contribuenti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del Tuir, società di capitali ed enti commerciali), l’accesso al concordato sarà subordinato alla presenza di alcune delle seguenti condizioni relative al periodo d’imposta precedente:
- avere ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati (per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale, sarà sempre possibile integrare i dati comunicati con ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili);
- non avere debiti tributari ovvero avere estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (compresi interessi e sanzioni) ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (dalla quantificazione di questo limite dovranno essere esclusi i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici).
Potranno aderire al concordato biennale anche i soggetti che aderiscono al regime forfetario.
La proposta di concordato
In applicazione della nuova disciplina in esame, l’Agenzia delle Entrate potrà formulare (ai fini delle imposte sui redditi e Irap) una proposta per la definizione biennale del reddito; entro il 15.03 di ciascun anno (entro aprile per il 2024), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, dei programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.
La proposta di concordato sarà elaborata dall’Agenzia delle Entrate, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente entro il termine del 30.06 (per il 2024 questo termine sarà posticipato di un mese al 30.07.2024). In particolare, per elaborare la proposta, sarà utilizzata una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione Finanziaria e/o presenti nelle varie banche dati di cui dispone; la proposta verrà inviata al contribuente entro il 5° giorno antecedente il termine di accettazione per il contribuente, che è fissato al 30.06 (posticipato di un mese per il 2024). Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi dovessero essere stati indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, non sarà possibile accedere al concordato stesso.
Il meccanismo
Nei confronti dei soggetti interessati, ai fini del reddito saranno escluse le plusvalenze e minusvalenze e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società e associazioni;
- il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determineranno una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (da ripartire tra i partecipanti in caso di società o associazioni;
- in ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti ad esse equiparati, nonché dei soggetti tassati per trasparenza, il limite di 2.000 euro sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione);
- gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori;
- in presenza di circostanze eccezionali (che saranno definite con apposito decreto) tali da determinare minori redditi effettivi ovvero minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà.
Cessazione e decadenza del concordato
Oltre alle ipotesi di cessazione del concordato (per chiusura o modifica dell’attività svolta) sono previste le seguenti ipotesi di decadenza:
- se, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, dovesse risultare l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, o in caso di commissione di altre violazioni di non lieve entità (appositamente elencate dalla norma);
- se, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente dovessero determinare una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- in presenza delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati tributari (ex D.Lgs. 74/2000) commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (es. false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi negli ultimi 3 periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato);
- omesso versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.