IVA

22 Dicembre 2023

Alzate le soglie minime dei versamenti Iva e delle ritenute d’acconto

Il Decreto attuativo della riforma fiscale riscrive gli adempimenti tributari del contribuente e, tra gli altri, prevede l’ampliamento della soglia all’interno della quale è possibile rimandare il versamento Iva e delle ritenute al periodo successivo.

Versamento minimo Iva

L’art. 9 dello schema di decreto legislativo attuativo della Riforma fiscale (L. 111/2023), recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19.12.2023) modifica la soglia minima prevista per rinviare i versamenti considerati di ammontare poco significativo. In particolare, a partire dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva relative all’anno d’imposta 2024:

  • il soggetto passivo Iva potrà rimandare il versamento al periodo successivo se l’importo derivante dalla liquidazione Iva (mensile/trimestrale) sarà inferiore a 100 euro;
  • il versamento dovuto potrà essere effettuato unitamente a quello dovuto per il trimestre successivo e, comunque, entro il 16.12 dello stesso anno. Viene quindi individuato l’univoco termine del 16.12 quale data ultima per effettuare l’eventuale versamento del residuo derivante dalle diverse liquidazioni Iva periodiche effettuate durante l’anno d’imposta di riferimento, dalle quali emerge un’imposta di importo inferiore a 100 euro.

Queste novità comportano, per coordinamento, analoghe modifiche anche all’art. 7, c. 1, lett. a) D.P.R. 542/1999: pertanto, i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni), ovvero 700.000 euro (per le imprese aventi per oggetto altre attività) potranno optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari. Nel caso in cui l’imposta non dovesse superare il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato unitamente a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.

Ritenute d’acconto sui redditi

L’art. 9, c. 4 del decreto attuativo interviene anche sulle ritenute sui redditi di importo non elevato stabilendo che, con riferimento ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto non dovesse superare il limite minimo di 100 euro, il relativo versamento potrà essere effettuato unitamente a quello relativo al mese successivo, e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le ritenute interessate sono quelle previste dagli artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973, ovvero quelle applicate ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi e alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Ritenute d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

L’art 9, c. 6 del decreto in esame (modificando l’art. 25-ter, c. 2-bis D.P.R. 600/1973) prevede novità anche sulle ritenute relative ai corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore. Per effetto delle modifiche previste, il versamento delle ritenute sarà effettuato dal condominio quando l’ammontare delle ritenute operate raggiungerà l’importo di 500 euro, con termine di versamento unificato stabilito al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.

In conclusione, il nuovo calendario fiscale del condominio prevede i pagamenti delle ritenute:

  • entro il 16.06 (prima 30.06);
  • entro il 16.12 (prima 20.12) di ogni anno, anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito, ovvero 500 euro;
  • entro il 16.01 (16 del mese successivo) per le ritenute nel mese di dicembre.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits