ETS ed Enti non commerciali
20 Gennaio 2024
La circolare 28.12.2023, n. 35/E riprende il tema dell’aliquota Ires dimezzata. Nella circolare citata sono menzionati 8 volte gli “enti religiosi civilmente riconosciuti” e 4 volte gli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”: sono qualifiche soggettive equivalenti o differenti?
In origine la categoria soggettiva degli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” indicava solo i soggetti giuridici costituiti dalla Chiesa Cattolica (art. 29 del Concordato del 1929 e, ora, art. 7 L. 121/1985, Revisione del Concordato) per i quali l’autorità ecclesiastica chiede allo Stato italiano di riconoscere la personalità giuridica agli effetti civili.
Quando a partire dagli anni ’80 lo Stato ha concluso Intese (o patti, o accordi) anche con altre confessioni religiose, la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuta è stata estesa anche ai loro soggetti.
Dall’esame delle leggi che hanno recepito il Concordato con la Chiesa Cattolica e le Intese con le altre confessioni religiose (ad oggi sono 13), emergono i seguenti elementi che devono sussistere affinché un soggetto giuridico possa essere qualificato come “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto”:
A garanzia del predetto impianto, le Intese esplicitano che i requisiti essenziali per acquisire la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto devono comunque permanere e, qualora, dovessero venir meno (di fatto o per provvedimenti dell’autorità della confessione religiosa) la conseguenza inevitabile è la revoca, da parte dello Stato italiano, del riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili.
A tali enti sono poi riconosciute dalle Intese alcune prerogative, tra cui meritano di essere segnalate:
Tanto il Concordato con la Chiesa Cattolica, quanto la maggior parte delle Intese, precisano anche che agli “effetti tributari” gli enti e le attività dirette a scopi di religione o culto sono “equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione”. Ed è proprio e solo tale previsione legislativa che consente di riconoscere agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti l’agevolazione dell’aliquota Ires dimezzata prevista dall’art. 6 D.P.R. 601/1973: “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Ires; n.d.r.) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; […] c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione”.
La nuova guida con tutte le particolarità, gli aspetti operativi e l’analisi del caso dell’ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica.
Dunque, l’applicazione agli enti ecclesiastici dell’aliquota Ires ridotta alla metà di cui all’art. 6 non è una disposizione generale autosufficiente (che varrebbe per tutti gli enti) in quanto la lettera c) prevede esplicitamente che vi sia un’ulteriore previsione legislativa che equipara il fine di “un” ente ecclesiastico a quello di beneficenza o di istruzione. Detta equiparazione è prevista, come detto, dal Concordato con la Chiesa Cattolica e da alcune Intese con le altre confessioni religiose, per tutti i loro enti ecclesiastici.
Fatte salve future modifiche normative all’art. 6 (cf. art. 1, cc. 51-52-bis, L. 145/2018), l’aliquota Ires dimezzata non compete, pertanto, agli enti “non ecclesiastici” ancorché d’ispirazione religiosa o che svolgono un’attività di natura religiosa in quanto manca una norma legislativa di “equiparazione”.
Da ultimo, sempre a causa della mancanza di una previsione legislativa di “equiparazione”, l’aliquota Ires dimezzata non compete neppure ai 36 soggetti giuridici originati da una delle confessioni religiose che non hanno patti, accordi o intese con lo Stato e riconosciuti in forza dell’art. 2 della L. 1159/1929, “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato […]”.
La necessità che l’equiparazione ai fini di beneficenza o di istruzione sia prevista da un atto di natura legislativa è confermata anche al paragrafo 5 della circolare n. 15/2022: “Tra i destinatari della riduzione dell’aliquota Ires, l’articolo 6, comma 1, lettera c) del D.P.R. 601/1973 menziona gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione”. In tale categoria rientrano gli enti religiosi che abbiano ottenuto normativamente l’equiparazione agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione” e che possiedano personalità giuridica agli effetti civili.
Il caso dell’aliquota Ires dimezzata è anche l’occasione per riconoscere come il fenomeno degli enti caratterizzati dalla finalità/attività religiosa non sia monolitico. Per questo motivo occorre prestare attenzione e dare la dovuta rilevanza agli elementi fattuali e normativi che giustificano trattamenti differenti, secondo il principio della giustizia sostanziale: “a ciascuno il suo”.
Questa considerazione potrebbe aiutare, per esempio, a non perdere la bussola quando si tratta identificare gli effetti giuridici derivanti dalla denominazione di questi enti, dato che presenta “variazioni sul tema”; infatti:
In conclusione: i nomi non sono equivalenti (sulla questione è estremamente chiaro il Parere del Consiglio di Stato).
Ora occorre riflettere e operare affinché non diventino equivoci, anche a causa della (attuale) nebulosità degli elementi giuridici e fattuali rilevanti per individuarne l’essenza e definirne il perimetro.